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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30093/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dal classamento catastale di cinque fabbricati utilizzati nell'ambito di un'attività agricola con impianto per la produzione di biogas. A seguito di DOCFA, la società chiedeva l'attribuzione della categoria D/10 per fabbricati strumentali all'attività agricola; l'Ufficio, ritenendo non provati i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557/1993, convertito nella l. n. 133/1994, collocava invece i beni in categoria D/1. I giudici di merito confermavano il classamento, valorizzando la circostanza che i terreni da cui provenivano le biomasse appartenevano a soggetto diverso dai fabbricati e ponendo a carico del contribuente l'onere di provare che le biomasse utilizzate provenissero dalla stessa azienda agricola. In cassazione la società deduceva, con due motivi, violazione dell'art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993 e dell'art. 7 l. n. 212/2000, sostenendo che la ruralità risultava da atti amministrativi (piano aziendale di miglioramento agricolo ambientale e autorizzazione unica provinciale) e che, in presenza di tali atti, spettasse all'Ufficio dimostrare il difetto di ruralità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso. Ha osservato che la sentenza impugnata fondava il rigetto dell'appello sulla diversità soggettiva tra proprietari dei terreni e dei fabbricati e sulla mancata prova, da parte del contribuente, della provenienza aziendale delle biomasse. I motivi di cassazione, però, non si confrontavano adeguatamente con tale ratio decidendi e non riportavano nel ricorso gli atti amministrativi asseritamente decisivi, necessari per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo; inoltre, la doglianza, formalmente qualificata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 557/1993 conv. in L. n. 133/1994

    La ruralità dei fabbricati strumentali va dimostrata sulla base dei requisiti previsti dalla norma; se l'immobile non è classificato come rurale, spetta al contribuente far valere e provare i presupposti per il diverso trattamento fiscale.

  • art. 7, L. n. 212/2000

    La censura sul difetto di motivazione degli atti non può prescindere dall'effettivo contenuto documentale e dalla specifica allegazione degli elementi su cui si fonda la contestazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la contestazione della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Per contestare l'omesso esame di un fatto decisivo occorre dedurre specificamente il fatto storico e la sua decisività, oltre a indicare che sia stato oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Opera il principio di autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve esporre in modo chiaro e completo i fatti rilevanti e riprodurre i documenti necessari alla comprensione della censura.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    I motivi devono essere specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata; non è sufficiente una doglianza apodittica o generica.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    Il giudizio di cassazione è a critica vincolata e non consente una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.

  • art. 2697 c.c.

    In materia di agevolazioni fiscali, la prova dei relativi presupposti grava sul contribuente.

  • art. 23, comma 1-bis, D.L. n. 207/2008 conv. in L. n. 14/2009

    Richiamato per affermare che l'esenzione dall'imposta dipende dalla corretta classificazione catastale dell'immobile come rurale.

  • art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/1992

    Richiamato per collegare l'esenzione all'oggettiva classificazione catastale del fabbricato rurale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a contestare l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Chi censura la sentenza per mancata considerazione di atti o documenti deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando e riportando nel ricorso i passaggi rilevanti dei documenti su cui fonda la doglianza.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una specifica ratio, il ricorso deve confrontarsi puntualmente con essa; in difetto, la censura è inammissibile.
  • In tema di agevolazioni o esenzioni fiscali, l'onere di provare i presupposti del beneficio grava sul contribuente.
  • La classificazione catastale come immobile rurale è decisiva per il trattamento fiscale agevolato; se il bene è iscritto in una categoria diversa, spetta al contribuente impugnare il classamento e dimostrare la ruralità.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'allegazione del fatto storico, della sua decisività e della sua avvenuta discussione tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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