Cassazione Civile, Ordinanza n. 17156/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di restituzione/rivendica di alcuni carrelli elevatori, inserita nell'ambito dell'opposizione allo stato passivo di una procedura fallimentare. La società ricorrente sosteneva che i beni mobili fossero di sua proprietà e che fossero stati solo noleggiati alla fallita; tuttavia il tribunale aveva respinto la pretesa ritenendo non provata con data certa, anteriore al fallimento, la documentazione relativa al contratto di noleggio e alla consegna dei beni, oltre a ritenere non adeguatamente individuato uno dei beni. Con il primo ricorso per cassazione la società aveva censurato tale decisione, lamentando che fossero state trascurate fatture e altri documenti che richiamavano il contratto di noleggio e la consegna, e che ciò bastasse a provare l'anteriorità della documentazione rispetto al fallimento. La Corte di cassazione aveva però dichiarato inammissibili tali censure, rilevando che la parte aveva omesso di confrontarsi con gli oneri probatori gravanti sull'attrice in rivendica/restituzione e con il divieto di prova testimoniale e presuntiva nel regime fallimentare. Con il presente ricorso per revocazione la società deduce un errore percettivo della precedente ordinanza, sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non provata la proprietà del bene, nonostante essa fosse incontroversa e comunque provata documentalmente; lamenta inoltre che la Corte avesse sbagliato nel considerare irrilevante o non ammissibile la prova orale relativa all'acquisto della proprietà del carrello.
La decisione
La Corte ha ritenuto che i motivi dedotti non integrassero un errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma mirassero in realtà a contestare valutazioni giuridiche e apprezzamenti di merito già compiuti nella precedente ordinanza. In particolare, ha affermato che la doglianza sulla non contestazione del diritto di proprietà e sulla valutazione della documentazione prodotta riguardava un errore di giudizio, non di fatto; analogamente, la censura sulla mancata ammissione delle prove orali non attingeva una svista percettiva, ma la statuizione di inammissibilità della prova testimoniale prevista dagli artt. 103 l.f. e 621 c.p.c. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 98 l.f.
richiamato come base dell'opposizione allo stato passivo dalla quale era stata proposta la domanda della società contro il fallimento.
art. 103 l.f.
ricordato per affermare che alle domande di rivendica e restituzione proposte contro il fallimento si applica il regime probatorio dell'art. 621 c.p.c.
art. 621 c.p.c.
è richiamato come norma che esclude, per il terzo opponente, la prova testimoniale e anche la prova presuntiva sul diritto ai beni mobili pignorati, salvo specifica verosimiglianza derivante dall'attività svolta.
art. 395, n. 4, c.p.c.
è la norma che disciplina l'errore di fatto revocatorio; la Corte ribadisce che non comprende violazioni di legge, né errori di giudizio o di valutazione delle risultanze processuali.
art. 391-bis c.p.c.
è richiamato quale disposizione che consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
art. 378 c.p.c.
richiamato per qualificare la memoria depositata dalla ricorrente come atto meramente illustrativo, non idoneo a introdurre nuove deduzioni tardive.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato insieme all'art. 378 c.p.c. in relazione al deposito di memorie illustrative nel giudizio di legittimità.
art. 2697 c.c.
evocato indirettamente attraverso il richiamo agli oneri probatori gravanti sulla parte attrice in rivendica/restituzione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'errore revocatorio della sentenza di cassazione è configurabile solo quando vi sia una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti, decisiva e non frutto di valutazioni giuridiche o interpretative; non può quindi servire a rimettere in discussione il modo in cui la Corte ha apprezzato motivi, documenti o norme applicate.
- Chi propone domanda di rivendica o restituzione di beni verso il fallimento deve assolvere un onere probatorio rigoroso, coerente con il regime dell'art. 621 c.p.c., dimostrando il proprio diritto sui beni e non potendo normalmente ricorrere a prova testimoniale o presuntiva.
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di non contestazione o di prova documentale deve rispettare il principio di autosufficienza: occorre indicare in modo puntuale gli atti e il contenuto rilevante, senza introdurre nuove allegazioni solo in memoria.
- La contestazione della valutazione delle prove o della qualificazione giuridica della domanda integra un errore di giudizio o di diritto, non un errore di fatto revocatorio.
- La disciplina fallimentare delle rivendiche di beni mobili richiama, quanto ai mezzi di prova, il regime delle opposizioni di terzo all'esecuzione, con conseguente forte limitazione alla prova testimoniale salvo specifica allegazione della verosimiglianza del diritto in ragione dell'attività esercitata.
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