Cassazione Penale, Ordinanza n. 02861/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo sulla confisca inammissibile sia per intervenuta rinuncia sia per difetto originario di ammissibilità, essendo stato proposto in appello come motivo aggiunto non connesso con quelli originari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza/sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. limitatamente alla disposta confisca. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era inammissibile sia perché oggetto di rinuncia, sia perché, già in origine, era inammissibile in quanto dedotto in appello soltanto come motivo aggiunto e non connesso ai motivi originari. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza impugnata era stata emessa nelle forme previste da tale disposizione.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che investa una statuizione già oggetto di rinuncia.
- Un motivo di appello dedotto come motivo aggiunto, se non connesso ai motivi originari, è inammissibile sin dall'origine e non può essere validamente riproposto in sede di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dal giudice.
Come è indicizzato
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