Sentenza del 05/04/2019 n. 9617 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, relativa al recupero di maggiori IRES e IRAP per il 2006. L’Ufficio contestava la deducibilità e la corretta determinazione delle royalties pagate dalla società alla controllante estera, sostenendo che la percentuale del 5,1% sul fatturato fosse superiore al valore normale di libera concorrenza e non adeguatamente giustificata. Contestava inoltre l’inclusione nel fatturato delle operazioni infragruppo con società estere, la rilevanza dei bonus riaccreditati ai clienti e l’inerenza dei relativi costi, richiamando gli artt. 9, 109 e 110, comma 7, del T.U.I.R. L’Agenzia deduceva anche l’omessa pronuncia della CTR sui bonus sulle vendite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. Secondo la Corte, la CTR aveva esaminato gli elementi fattuali rilevanti e aveva ritenuto provato che la percentuale del 5,1% fosse congrua, considerando la natura tecnologica e l’elevata obsolescenza del settore, la posizione di mercato della licenziante, i diritti di esclusiva e di sfruttamento dell’immagine, la continuità dei contratti, i risultati economici della società e il confronto con un contratto stipulato con una società terza. Le censure dell’Agenzia miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e del merito, non consentita in sede di legittimità. È stata inoltre esclusa l’omessa pronuncia sui bonus, poiché la motivazione della CTR, riferita all’applicazione della percentuale sull’intero fatturato, è stata ritenuta sufficiente.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9
La norma è stata richiamata per la determinazione del valore normale delle prestazioni e, nel caso concreto, per valutare la congruità della percentuale di royalties rispetto a condizioni di libera concorrenza.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5
È stato invocato dall’Amministrazione per contestare l’inerenza dei costi relativi a operazioni infragruppo con società estere. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che la censura dell’Agenzia si risolvesse in una contestazione della valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 7
La disposizione sul transfer pricing è stata utilizzata per verificare se le condizioni economiche delle operazioni tra società del gruppo, in particolare la royalty del 5,1%, corrispondessero al valore normale. La decisione conferma che la congruità può essere accertata sulla base di elementi contrattuali, comparabili esterni, caratteristiche del settore e prova concreta fornita dal contribuente.
Art. 9 del Modello di Convenzione fiscale OCSE 1995/1996
La norma è stata richiamata quale parametro internazionale per il principio di libera concorrenza nei rapporti tra imprese associate. Non ha però condotto alla cassazione della sentenza, poiché la CTR aveva già valutato concretamente la congruità della royalty.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32 del 22 settembre 1980
La circolare, ispirata ai criteri OCSE, è stata considerata dalla CTR come parametro orientativo per valutare le royalties relative a beni immateriali. Le percentuali superiori ai valori ordinari possono essere giustificate dalle caratteristiche del marchio, dal diritto di esclusiva, dall’apporto tecnologico, dalla posizione di mercato e dalla rapida obsolescenza dei prodotti.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È stato invocato per denunciare l’omessa pronuncia sui bonus riaccreditati ai clienti. La Corte ha escluso il vizio, ritenendo che la motivazione della sentenza avesse comunque affrontato il tema della base di calcolo delle royalties.
Art. 348-ter c.p.c., comma 5
La Corte ha richiamato la regola applicabile in caso di doppia conforme, che limita ulteriormente la possibilità di censurare in cassazione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta nei due gradi di merito.
Massime di principio
- Nel transfer pricing, la congruità di una royalty infragruppo non dipende soltanto dalla percentuale applicata, ma deve essere valutata considerando il contratto, i diritti concessi, l’esclusiva, il marchio, l’apporto tecnologico, la posizione di mercato, la durata del rapporto e comparabili interni o esterni.
- Il contribuente che intende sostenere la deducibilità e la congruità delle royalties deve fornire una prova concreta e documentata delle caratteristiche economiche della prestazione e dei motivi per cui la percentuale applicata può essere superiore ai parametri ordinari.
- La mera appartenenza delle parti allo stesso gruppo o l’elevata partecipazione della controllante non dimostrano automaticamente l’assenza di inerenza o la non congruità del costo; occorre dimostrare lo scostamento dal valore normale sulla base di elementi specifici.
- In sede di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire la valutazione economica compiuta dai giudici di merito, se questa è adeguatamente motivata e non presenta effettive violazioni di legge.
- Quando i giudici di primo e secondo grado hanno adottato decisioni conformi sui fatti, la contestazione della ricostruzione probatoria è soggetta a limiti particolarmente rigorosi per effetto della doppia conforme.
- L’omessa pronuncia non ricorre necessariamente quando il giudice non risponde a ogni singolo argomento in modo autonomo, se dalla motivazione complessiva emerge che la questione è stata sostanzialmente esaminata e decisa.
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