Cassazione Penale, Sentenza n. 13908/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., della continuazione tra più condanne a suo carico (sentenze del 10/06/2011, 22/03/2001 e 09/07/2002). In particolare si sostiene che il tentato furto di carburante oggetto della sentenza del 9/07/2002 (sub 3) sia funzionale e riconducibile al medesimo disegno criminoso dell'associazione mafiosa e dei reati-fine (tra cui estorsione) accertati nella sentenza del 10/06/2011 (sub 1). Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ritenendo che il furto tentato fosse avulso dalle finalità estorsive dell'associazione, mancando elementi concreti che lo colleghino ai reati-fine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio motivazionale: ha censurato la decisione del giudice dell'esecuzione come sbrigativa e non conforme agli elementi emergenti dalle sentenze impugnate (in particolare l'identità della persona offesa e le risultanze probatorie richiamate nella sentenza sub 1). La Cassazione ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'assise d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, per un nuovo esame che tenga conto congiuntamente di tutti gli elementi rilevanti (omogeneità dei beni protetti, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, ruolo dell'imputato nell'associazione, ecc.).
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che consente in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati; la Corte ricorda che il giudice dell'esecuzione deve effettuare un'"approfondita verifica" di concreti indicatori (omogeneità delle violazioni, bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmazione) prima di escludere la continuazione
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di associazione mafiosa: la valutazione della funzionalità di singoli atti (es. tentato furto) rispetto ai reati-fine dell'associazione è elemento chiave per stabilire la riconducibilità al medesimo disegno criminoso
art. 629 cod. pen. (estorsione)
I reati-fine di estorsione contestati nelle sentenze anteriori costituiscono il possibile obiettivo del disegno criminoso; l'identità della persona offesa tra episodi diversi è indizio rilevante della loro connessione
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Sez. U, n. 28659/2017 (Gargiulo)
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve valutare una pluralità di indicatori esteriori per accertare l'unità progettuale delle condotte ai fini della continuazione
Corte cost., sent. n. 183 del 2013
Corte cost., sent. n. 183/2013
Richiama il principio che in caso di annullamento per motivi di motivazione il rinvio deve avvenire a diversa composizione per garantire imparzialità e corretto riesame
Massime di principio
- In sede esecutiva ai fini del riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. il giudice deve compiere un'analisi approfondita degli indici esteriori: omogeneità del bene giuridico tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità e sistematicità delle condotte, identità o sovrapposizione delle persone offese, e il ruolo dell'imputato nel contesto associativo
- La mera affermazione che una condotta sia "meramente congetturale" non è sufficiente se nelle sentenze definitive emergono elementi (es. identità della vittima, dichiarazioni testimoniali, ricostruzione del disegno criminoso) che possono collegare l'episodio al progetto criminale più ampio
- La difesa deve evidenziare nella istanza ex art. 671 c.p.p. tutti gli elementi di raccordo (identità della persona offesa, corrispondenza di modalità operative, riferimenti nelle motivazioni delle sentenze) per rendere concreto il collegamento tra reati già giudicati
- Se la Corte di legittimità riscontra carenze motivazionali nella decisione del giudice dell'esecuzione, annulla e rinvia per un nuovo esame; il rinvio avviene a diversa composizione quando richiesto dal principio di terzietà del nuovo giudizio
- La presenza di una condanna per associazione mafiosa e la qualificazione di un imputato in posizione apicale costituiscono un elemento probatorio rilevante che giustifica un esame accurato della funzionalità di atti apparentemente minori rispetto agli scopi dell'associazione
- In dubbio, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che esclude la continuazione senza adeguata motivazione è vulnerabile a ricorso per cassazione per manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.)
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