Cassazione Penale, Sentenza n. 46054/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 26/10/2022 che confermava la condanna (20/04/2012, Tribunale di Napoli) per tentativo di estorsione. I motivi di ricorso denunciavano: 1) nullità assoluta per omessa notificazione all'imputato del decreto di fissazione della nuova udienza (dopo il rinvio a "nuovo ruolo" per mancato rinvenimento del fascicolo); 2) vizio di travisamento della prova e motivazione (in particolare sulle dichiarazioni del teste Selvaggio e su presunti elementi processuali inesistenti); 3) insussistenza della prova oltre ogni ragionevole dubbio e carenza di congruità dell'ipotesi accusatoria; 4) mancata assunzione di prova decisiva (escussione della pattuglia della PMZ richiesta e negata senza adeguata motivazione); 5) rilievo decisivo attribuito a un riconoscimento fotografico effettuato in indagine senza le garanzie di legge (richiamo alla giurisprudenza Torcasio); 6) uso in giudizio di atti di altro processo relativi a soggetto diverso (Di Benedetto) per sovvertire i dubbi sul riconoscimento.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che l'udienza fissata il 23/05/2022 fosse stata rinviata a nuovo ruolo per mancato rinvenimento del fascicolo e che la successiva fissazione dell'udienza, disposta con nuovo decreto di citazione, non fosse stata notificata all'imputato né direttamente né secondo le forme indirette previste (art. 161, comma 4 o art. 157, comma 8-bis c.p.p.). L'ufficiale notificatore aveva annotato di non aver rinvenuto il destinatario e di avere inviato un avviso al difensore, ma non risultava traccia dell'avviso stesso né delle modalità. La mancata notifica dell'atto equiparabile alla citazione ha configurato una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile (art. 178 comma 1 lett. c) e art. 179 comma 1 c.p.p.), che travolge gli atti successivi. Pertanto la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 178 c.p.p. (comma 1, lett. c)
La mancata citazione dell'imputato integra una nullità di ordine generale; la Corte l'ha ritenuta applicabile al caso di omessa notificazione del decreto che fissava la nuova udienza
art. 179 c.p.p. (comma 1)
La nullità derivante dall'omessa citazione è assoluta e insanabile, travolgendo gli atti successivi, compresa la sentenza
art. 601 c.p.p.
Il nuovo decreto di fissazione dell'udienza, emesso dopo il rinvio a nuovo ruolo, è stato equiparato al decreto di citazione previsto dall'art. 601; dunque richiedeva la notificazione all'imputato
art. 161 c.p.p. (comma 4)
La norma sulle notificazioni indirette presso il difensore è richiamata: nel caso non risultava comunque valida la sola notifica all'avviso del difensore, perché mancavano le formalità e le tracce documentali richieste
art. 157 c.p.p. (comma 8-bis)
Richiama le modalità di notificazione legale in casi particolari; la Corte ha rilevato che neppure tale forma alternativa era risultata correttamente espletata
art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. c)
Norma richiamata dal ricorrente in tema di motivi di nullità; il tema è stato comunque affrontato dalla Corte alla stregua delle norme sulla nullità di cui agli artt. 178 e 179
art. 110, art. 56 e art. 629 c.p.
Norme penali invocate dal ricorrente in tema di travisamento e responsabilità concorrente; tali censure sono state indicate ma sono risultate assorbite dopo l'annullamento per vizio procedurale
art. 213 c.p.p.
Richiamata in relazione al valore probatorio del riconoscimento fotografico; il ricorrente ha censurato l'uso di tale elemento senza le garanzie previste, invocando la giurisprudenza Torcasio
Giurisprudenza "Torcasio" (Cass.)
Principi richiamati con riguardo ai limiti di utilizzabilità e alle garanzie necessarie per riconoscimenti fotografici effettuati in indagine; il ricorrente sosteneva l'illegittimità del riconoscimento utilizzato
Massime di principio
- Se un'udienza viene rinviata a "nuovo ruolo" per mancato rinvenimento del fascicolo, la fissazione successiva con nuovo decreto deve essere notificata all'imputato come nuova citazione: l'omessa notifica può determinare nullità assoluta e insanabile di tutti gli atti successivi
- La notifica al difensore o l'invio di un avviso al difensore non sostituiscono automaticamente la notifica all'imputato salvo che non siano rispettate formalità e presupposti specifici (art. 161 c.p.p., art. 157 c.p.p.); è necessario che risulti documentata la corretta modalità di notifica indiretta
- La presenza di una nullità di ordine generale (omessa citazione) travolge gli atti successivi e può assorbire altri motivi di doglianza di merito, rendendo inopportuna la valutazione di censure probatorie fino al nuovo giudizio
- Le contestazioni riguardanti travisamento della prova, riconoscimenti fotografici e uso di atti di altro procedimento sono valutate alla luce di specifiche garanzie procedurali: per i riconoscimenti fotografici è necessario verificare il rispetto dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza (es. Torcasio) prima di attribuire valore decisivo
- In caso di mancata escussione di testi o di rinnovazione istruttoria negata, è utile motivare dettagliatamente la richiesta e verificare che la decisione di non procedere sia esplicitamente e logicamente motivata per non incorrere in vizio di motivazione
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