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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01953/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2009, emesso da un Comune nei confronti di una società immobiliare. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'impugnazione, ritenendo non applicabile alla società l'aliquota maggiorata prevista per gli immobili non locati e applicando invece l'aliquota ordinaria. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR aveva dichiarato inammissibili per aspecificità vari motivi di appello, reputandoli mera riproposizione delle censure di primo grado; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su sei motivi di impugnazione; 3) nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione ai sensi degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c. Il Comune ha resistito e proposto ricorso incidentale, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'applicazione dell'aliquota maggiorata agli immobili non locati della società, poiché la norma regolamentare comunale colpiva indiscriminatamente gli immobili sfitti, a prescindere dalla qualifica soggettiva del proprietario.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi debba essere interpretata restrittivamente e che, quando dall'atto emerga comunque la volontà di contestare la decisione di primo grado, il giudice di appello debba esaminare il merito. Ha altresì accolto il ricorso incidentale del Comune, affermando che l'aliquota maggiorata prevista dal regolamento ICI per gli immobili non locati si applica agli immobili sfitti in quanto sottratti al mercato delle locazioni, senza distinguere a seconda che il proprietario sia una società immobiliare o altro soggetto. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente; è sufficiente che dall'atto risulti la volontà di contestare la sentenza di primo grado, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del vizio di violazione di legge denunciato dalla ricorrente principale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per i vizi di nullità della sentenza per omessa pronuncia e per difetto di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenuto violato per l'omesso esame di alcuni motivi di appello.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per denunciare la mancanza assoluta di motivazione della decisione di appello.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Usato dalla Corte per giustificare un'interpretazione restrittiva della norma processuale eccezionale che prevede l'inammissibilità dell'appello.

  • art. 14 del Regolamento I.C.I. del Comune di Genova

    La Corte ne legge il contenuto nel senso che l'aliquota maggiorata colpisce gli immobili non locati, indipendentemente dalla qualifica del proprietario.

  • art. 6 d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato nel ricorso incidentale come base normativa dell'imposizione ICI e delle aliquote applicabili.

  • art. 2, comma 4, l. n. 431 del 1998

    Richiamato per distinguere tra agevolazioni fiscali per immobili locati con contratti agevolati e aggravamento per immobili non locati; la Corte evidenzia che la norma consente ai comuni di prevedere aliquote più favorevoli per i contratti agevolati e, per converso, maggiorazioni per gli immobili sfitti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi deve essere applicata in modo restrittivo: basta che l'atto contenga una chiara volontà di censurare la decisione di primo grado perché il giudice debba procedere al riesame di merito.
  • L'appello tributario ha natura devolutiva piena e non si esaurisce nel controllo formale di singoli vizi, sicché la mera riproposizione delle doglianze già formulate in primo grado non comporta automaticamente inammissibilità se consente di individuare le questioni devolute.
  • Quando una norma regolamentare prevede un'aliquota maggiorata per gli immobili non locati, il presupposto applicativo è la mera non utilizzazione o sottrazione dell'immobile al mercato delle locazioni, senza che rilevi la particolare natura soggettiva del proprietario, salvo diversa previsione espressa.
  • Le agevolazioni fiscali previste per gli immobili concessi in locazione a condizioni agevolate e le maggiorazioni per gli immobili sfitti rispondono a una logica speculare di politica abitativa: incentivare la locazione e disincentivare la sottrazione degli immobili al mercato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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