Sentenza del 20/05/2016 n. 10460 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, senza esaminare nel merito le questioni fiscali. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore della società resistente, liquidate in 6.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge. È rimasto quindi fermo l'annullamento dell'avviso di accertamento disposto nei precedenti gradi di giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo a IRPEG e IRAP per gli anni 2002 e 2003. L'accertamento riguardava, tra l'altro, il recupero di costi ritenuti non inerenti o indeducibili ai sensi dell'art. 76, commi 7-bis e 7-ter, del TUIR, relativi a operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata e non indicati separatamente in dichiarazione. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato improcedibile perché l'Agenzia, pur affermando che la sentenza era stata notificata il 6 ottobre 2011, non ha depositato la copia autentica della sentenza corredata dalla relata di notificazione, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Norme richiamate
Art. 369, comma 2, n. 2, codice di procedura civile
copia autentica della sentenza stessa, "con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta"
Il ricorrente per cassazione deve depositare, entro il termine previsto, la copia autentica della decisione impugnata e, se la sentenza è stata notificata, anche la relativa relata. La mancata produzione comporta l'improcedibilità del ricorso.
Art. 369, comma 1, codice di procedura civile
La documentazione necessaria per la procedibilità deve essere depositata entro il termine stabilito per il deposito del ricorso per cassazione.
Art. 372, comma 2, codice di procedura civile
La Corte ammette la produzione separata della relata di notificazione anche ai sensi di questa disposizione, purché la produzione avvenga tempestivamente, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c.
Art. 325, comma 2, codice di procedura civile
Quando la sentenza è notificata, l'impugnazione deve essere proposta entro il termine breve di sessanta giorni. La documentazione della notificazione serve a consentire alla Corte di verificare la tempestività del ricorso.
Art. 76, commi 7-bis e 7-ter, TUIR, vecchia numerazione, oggi art. 110, commi 10 e 11
Le disposizioni fiscali richiamate riguardano la deducibilità dei costi relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata e l'obbligo di indicazione separata di tali costi in dichiarazione. La Corte non ha esaminato la loro applicazione concreta, avendo deciso il ricorso per ragioni processuali.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il rispetto degli oneri documentali è essenziale: se il ricorrente dichiara che la sentenza è stata notificata, deve depositare anche la copia autentica corredata dalla relata di notificazione.
- La mancata produzione della relata può determinare l'improcedibilità del ricorso indipendentemente dal fatto che la controparte non contesti la tempestività dell'impugnazione o depositi a sua volta una copia della sentenza notificata.
- La documentazione mancante può evitare l'improcedibilità solo se prodotta separatamente entro il termine per il deposito del ricorso, secondo le modalità ammesse dalla legge processuale.
- La Corte può dichiarare improcedibile il ricorso senza esaminare la fondatezza delle contestazioni fiscali: gli errori processuali possono quindi rendere irrilevanti le ragioni di merito.
- In situazioni analoghe, chi propone un'impugnazione deve verificare attentamente la data e le modalità di notificazione della sentenza, il termine breve applicabile e il completo deposito di tutti i documenti richiesti.
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