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Sentenza

Sentenza del 07/07/2021 n. 5658 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava un avviso di pagamento per contributo di bonifica annualità 2018 (Euro 786,49) deducendo: nullità/illegittimità dell'avviso per mancata esecuzione degli interventi di bonifica e per assenza di miglioramenti fondiari; violazione dell'art.11 R.D. 215/1933 perché non sarebbe stato individuato e provato un vantaggio diretto e specifico per il suo immobile; violazione degli artt.3 e 10 R.D. 215/1933 per mancata delimitazione del perimetro di contribuenza con la procedura di legge e mancata trascrizione del vincolo; violazione dell'art.35 comma 3 L.R. Campania 1/2007 e art.13 L.R. 4/2003 che, a suo avviso, escluderebbero dal tributo immobili non direttamente serviti da opere di bonifica. In primo grado il contribuente aveva prodotto una perizia tecnica e rilievi fotografici sulla mancata manutenzione; il Consorzio ha prodotto il piano di classifica approvato e pubblicato e ha sostenuto la legittimità della pretesa come finalizzata alla manutenzione e alla salvaguardia dal rischio idraulico.

La decisione

L'appello è stato rigettato. La CTP di Caserta aveva già respinto il ricorso e la Commissione d'appello ha confermato la decisione: il piano di classifica, approvato e depositato/pubblicato ai sensi di legge, legittima la pretesa del Consorzio e determina la presunzione del beneficio per gli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza; il contribuente non ha fornito una contestazione specifica e idonea né prova di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa; la perizia di parte è stata ritenuta insufficiente a superare l'onere di allegazione e prova del contribuente. È stata inoltre ritenuta corretta la motivazione della sentenza di primo grado. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 250,00 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • R.D. 23 maggio 1933 n. 215 (Testo Unico Bonifiche), art. 11

    richiesta dal ricorrente per l'obbligo di individuare un vantaggio diretto e specifico per l'immobile; il Collegio ha ritenuto che, una volta prodotto il piano di classifica approvato, sussiste una presunzione di beneficio che esonera il Consorzio dall'ulteriore prova del vantaggio salvo contestazione specifica del contribuente.

  • R.D. 23 maggio 1933 n. 215, artt. 3 e 10

    richiamati dal contribuente in relazione alla delimitazione del perimetro di contribuenza; la Corte territoriale ha ricordato che il perimetro di contribuenza (diverso dal comprensorio) è l'area effettivamente gravabile e che la sua definizione e l'inclusione nel piano di classifica sono decisive ai fini dell'obbligo contributivo.

  • L.R. Campania n. 4/2003, art. 30 (co.2 e co.5) e art. 13

    art. 30 co.2 e co.5; art. 13

    il Consorzio ha prodotto la deliberazione di approvazione del piano di classifica e il relativo deposito/pubblicazione sul BURC come previsto dalla legge regionale; la Corte ha ritenuto valida la procedura di approvazione e pubblicazione e ne ha riconosciuto efficacia nei confronti dei consorziati.

  • L.R. Campania n. 1/2007 (Legge finanziaria regionale 2007), art. 35 comma 3

    invocata dal contribuente per sostenere l'esclusione dal tributo degli immobili non direttamente serviti; la decisione ha ritenuto che l'interpretazione del contribuente non prevale sulla presunzione di beneficio derivante dall'inclusione nel perimetro di contribuenza e dall'approvazione del piano di classifica, salvo prova contraria specifica.

  • D.L. 137/2020, art. 27

    richiamato per le nuove modalità di trattazione delle udienze (note telematiche in luogo della presenza); la Corte ha verificato la regolarità delle comunicazioni e deciso la controversia in camera di consiglio in assenza di note depositate dalle parti.

  • Codice Civile, art. 860 e ss.

    richiamato in tema di obblighi dei proprietari/affittuari frontisti di canali a mantenere i corsi d'acqua in efficienza; la Corte ha sottolineato che l'incuria del singolo proprietario nella gestione del proprio fondo non esonera dall'obbligo contributivo stabilito dal piano di classifica.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. V, 23 marzo 2012, n. 4671

    richiamata quale principio secondo cui il piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale esonera l'ente impositore dall'onere di provare il beneficio, salvo specifiche contestazioni del contribuente.

  • Giurisprudenza: Cass. Ordinanza 7 agosto 2019, n. 21104

    ribadisce il principio che, in presenza di inserimento del bene nel perimetro di contribuenza e di piano di classifica, l'onere probatorio grava sul contribuente che intenda dimostrare la carenza di utilitas derivante dalle opere di bonifica.

Massime di principio

  • Se il Consorzio produce in giudizio un piano di classifica approvato e pubblicato secondo la normativa regionale, si crea una presunzione di beneficio per gli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza: il Consorzio è esonerato dall'ulteriore prova del vantaggio.
  • È responsabilità del contribuente contestare il piano di classifica in modo specifico e fornire prove concrete (non generiche o meramente fotografiche) di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della pretesa; in mancanza di tale prova l'opposizione difficilmente avrà successo.
  • La mancata o carente manutenzione materiale delle opere, se imputabile al singolo proprietario o se rappresentata da elementi non direttamente idonei a dimostrare l'assenza di utilitas, non è sufficiente a esonerare dall'obbligo contributivo stabilito dal piano.
  • Per ottenere l'annullamento dell'iscrizione nel perimetro di contribuenza o del piano di classifica è opportuno promuovere tempestiva impugnazione amministrativa (ove prevista) e/o fornire una consulenza tecnica che colleghi direttamente la situazione di fatto all'assenza di vantaggio previsto dalla normativa.
  • La motivazione dell'atto impositivo è adeguata se contiene il richiamo al piano di classifica e l'indicazione degli estremi degli immobili gravati; contestazioni generiche sul vizio di motivazione sono difficili da accogliere se l'atto contiene tali riferimenti.

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