Sentenza n. 1285/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale “Fatebenefratelli Sacco” del 13.2.2025, n. 169; - della Nota, di estremi ignoti, del “Direttore ad interim” della “S.C. Gestione Acquisti -Provveditorati Economato” dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale “Fatebenefratelli Sacco” del 3.12.2024; - del “Terzo Verbale di seduta riservata di valutazione della Commissione Giudicatrice relativo alla gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., del Servizio di Assistenza Specialistica di Odontoiatria occorrente all’ASST Fatebenefratelli Sacco per un periodo di anni 9. CIG: B299B75DE6” del 26.11.2024; - del bando relativo alla “gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. di gestione del servizio di assistenza specialistica di odontoiatria occorrente all’ASST Fatebenefratelli Sacco per un periodo di anni 9” pubblicato in data 5.3.2025 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 44/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla gara per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica odontoiatrica, comunicata il 3 dicembre 2024, nonché successiva deliberazione di non aggiudicazione e nuova indizione della gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il raggruppamento ha impugnato la comunicazione di esclusione del 3 dicembre 2024, il verbale della Commissione giudicatrice del 26 novembre 2024 e la deliberazione del Direttore generale dell'ASST n. 169 del 13 febbraio 2025, deducendo la violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, accesso al mercato, risultato e buon andamento, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta. Secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto non conforme l'offerta tecnica, senza considerare che il dimensionamento e la turnazione del personale infermieristico avrebbero comunque assicurato la presenza necessaria nei tre centri odontoiatrici e senza valorizzare la disponibilità a predisporre in tempi brevi un piano di progressiva implementazione del servizio. L'ASST ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione dell'esclusione, conosciuta il 3 dicembre 2024, e ne ha dedotto l'infondatezza nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile. Ha ritenuto che la comunicazione del 3 dicembre 2024 fosse l'atto immediatamente lesivo, poiché portava a piena conoscenza del raggruppamento l'esclusione e le relative ragioni: l'offerta indicava un solo coordinatore infermieristico per tutti e tre i centri, mentre l'art. 8 del capitolato prescriveva, a pena di esclusione, almeno un referente infermieristico con funzioni di coordinatore per ciascun centro. Il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 2 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 120, comma 5, c.p.a., mentre è stato notificato il 14 marzo 2025. La successiva deliberazione n. 169 del 13 febbraio 2025 è stata qualificata come atto meramente confermativo, limitato a prendere atto dell'esclusione, dichiarare deserta la gara e indire una nuova procedura, senza autonoma efficacia lesiva e quindi senza riaprire il termine d'impugnazione. Il TAR ha comunque rilevato, in via subordinata, l'infondatezza del ricorso nel merito, ritenendo chiara la lex specialis e legittima l'esclusione per la mancata indicazione di tre coordinatori infermieristici. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 71, comma 3, d.lgs. 36/2023
Riferito all'indizione della procedura aperta e alla successiva autorizzazione di una nuova gara dopo l'esclusione di tutti i concorrenti.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi del risultato, dell'accesso al mercato e del buon andamento; il giudice non ne ha accolto la dedotta violazione.
art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto
l’assistenza infermieristica nella misura di almeno 1 infermiere per ogni centro con funzione di coordinatore del Centro Odontostomatologico
La prescrizione, espressamente prevista a pena di esclusione, imponeva l'indicazione di almeno un referente o coordinatore infermieristico per ciascuno dei tre centri, per un totale minimo di tre coordinatori.
art. 120, comma 5, c.p.a.
Impone, nel rito relativo alle procedure di affidamento, l'impugnazione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esclusione e delle relative motivazioni; il termine decorre dalla piena conoscenza dell'atto lesivo.
art. 41 c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 120 c.p.a. quale base delle regole decadenziali per la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito appalti, la comunicazione dell'esclusione che renda pienamente conoscibili sia l'esito espulsivo sia le sue motivazioni costituisce l'atto immediatamente lesivo e fa decorrere il termine decadenziale di trenta giorni per l'impugnazione, anche se l'amministrazione preannuncia la successiva formalizzazione della decisione.
- La successiva deliberazione con cui l'amministrazione prende atto dell'esclusione, dichiara non aggiudicata o deserta la gara e adotta gli atti conseguenti è meramente confermativa quando non contiene una nuova valutazione sostanziale né produce un'autonoma lesione; essa non riapre il termine per impugnare l'esclusione.
- Una lex specialis che prescriva espressamente, a pena di esclusione, almeno un referente infermieristico per ogni centro impone al concorrente di indicare un numero di referenti corrispondente al numero dei centri interessati, sicché l'offerta che preveda un solo coordinatore per più centri è non conforme e legittimamente escludibile.
- La disponibilità del concorrente a implementare successivamente il servizio o a garantire mediante turnazione la presenza del personale non sana la difformità dell'offerta rispetto a un requisito minimo prescritto dalla lex specialis a pena di esclusione.
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