Sentenza n. 1080/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento della determina R.G. n.-OMISSIS- del 30.09.2025- R.I n. -OMISSIS- del 30.09.2025, settore Finanziario, avente ad oggetto “Bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di -OMISSIS-” con particolare riferimento alla parte in cui è stata disposta l'esclusione “dalla suddetta graduatoria dei candidati che, sebbene risultati idonei, non sono in possesso della patente di guida categoria A, requisito di partecipazione previsto dal bando e per tale motivo erano stati ammessi con riserva, ALLEGATO a1”e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione di approvazione della graduatoria definitiva, nella parte in cui ha escluso i candidati ammessi con riserva per il mancato possesso della patente di categoria A
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, partecipanti a un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time di due unità, contestavano la loro esclusione dalla graduatoria definitiva. Il bando richiedeva il possesso congiunto della patente B e della patente A1 o superiore, salvo il caso della sola patente B conseguita anteriormente al 26 aprile 1988. I ricorrenti sostenevano: 1) la violazione dell’art. 2 del bando e l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e inesistenza dei presupposti, poiché la patente B consentirebbe, ai sensi dell’art. 125 del Codice della strada, la conduzione di veicoli della categoria A1 e avrebbe dovuto essere privilegiata un’interpretazione del bando favorevole alla massima partecipazione; 2) il difetto di motivazione e l’illogicità dell’esclusione, disposta senza ulteriori chiarimenti; 3) la violazione del principio di parità di trattamento per la posizione della candidata prima classificata, titolare delle patenti B e A1. Il Comune sosteneva di avere applicato puntualmente la lex specialis, che imponeva il possesso cumulativo delle due categorie di patente, e deduceva inoltre che il bando avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato ove ritenuto illegittimo.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva e disposto l’estromissione dal giudizio della candidata prima classificata, ritenendo che la sua posizione non sarebbe stata incisa dall’eventuale accoglimento del ricorso e che non avesse un interesse contrario, attuale e qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato. Nel merito, ha respinto il ricorso. Il Collegio ha interpretato gli artt. 2 e 4 del bando nel senso che il requisito richiesto fosse il possesso congiunto della patente B e della patente A, anche A1, salvo il regime speciale della patente B conseguita prima del 26 aprile 1988. Poiché i ricorrenti erano pacificamente titolari della sola patente B, l’esclusione è stata ritenuta conforme alla lex specialis. Il richiamo al favor partecipationis e all’art. 125 del Codice della strada non è stato ritenuto idoneo a modificare sostanzialmente il requisito stabilito dal bando: equiparare il possesso della sola patente B al possesso congiunto delle patenti B e A1 avrebbe leso la parità di trattamento e la trasparenza, penalizzando i potenziali interessati che non avevano partecipato perché privi di entrambi i titoli. Il possesso della patente A1, inoltre, dimostra una specifica esperienza nella conduzione di veicoli della categoria A, non sovrapponibile a quella desumibile dalla sola patente B. Le spese sono state compensate tra ricorrenti e Comune, mentre i ricorrenti sono stati condannati a rifondere al terzo estromesso € 2.000,00, oltre spese generali e accessori. Nulla è stato disposto per le spese nei confronti del controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 2 del bando di concorso
patente di guida B e patente di guida A1 o superiore nella categoria A (A2 / A) (oppure solo patente di guida B se conseguita prima del 26 aprile 1988)
La lex specialis richiedeva, salvo il regime ante 26 aprile 1988, il possesso congiunto della patente B e di una patente della categoria A, anche A1.
art. 4 del bando di concorso
il possesso di una delle seguenti categorie di patente di guida A1 o superiore nella categoria A (A2 / A) nonché il possesso della patente B
La domanda doveva attestare il possesso cumulativo delle patenti richieste, a pena di esclusione.
art. 125 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre [...] i veicoli della categoria A1
La possibilità, per il titolare della patente B, di condurre determinati veicoli A1 non equivale al possesso della patente A1 quale titolo abilitativo autonomo richiesto dalla lex specialis.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di fissare direttamente la trattazione del merito, ritenendo adeguata tale misura rispetto alle esigenze cautelari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti interessate.
Massime di principio
- Quando la lex specialis di un concorso richiede il possesso cumulativo di più titoli abilitativi, il candidato privo di uno di essi non può essere ammesso sulla base di un’equipollenza funzionale o di una diversa abilitazione prevista dalla normativa generale, se ciò comporta una modifica sostanziale del requisito di partecipazione.
- La possibilità riconosciuta dalla disciplina della circolazione stradale al titolare della patente B di condurre determinati veicoli della categoria A1 non equivale, ai fini di un bando concorsuale, al possesso della patente A1 come titolo abilitativo autonomo, quando il bando richieda espressamente anche una patente della categoria A.
- Il principio del favor partecipationis non consente all’amministrazione, in sede di applicazione della graduatoria, di disapplicare o modificare sostanzialmente un requisito chiaro della lex specialis, poiché ciò violerebbe la parità di trattamento e la trasparenza nei confronti dei potenziali partecipanti che non abbiano presentato domanda confidando nel possesso dei requisiti prescritti.
- Il possesso della patente A1 può essere legittimamente richiesto, insieme alla patente B, per comprovare una specifica competenza nella conduzione di veicoli della categoria A, distinta e non automaticamente desumibile dal solo possesso della patente B.
- La qualità di controinteressato richiede sia un interesse sostanziale, analogo e contrario a quello del ricorrente, sia l’individuabilità del soggetto nel provvedimento impugnato; tale qualità non sussiste quando l’eventuale accoglimento del ricorso non incida sulla posizione giuridica del soggetto evocato in giudizio.
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