Sentenza n. 1420/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Piossasco prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con oggetto “Notifica di accertamento di inottemperanza all'ordinanza n. -OMISSIS- e Comunicazione di acquisizione al patrimonio comunale”; - del provvedimento del Comune di Piossasco prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, di determinazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 31 comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. per “inottemperanza all'ordinanza di demolizione”; - di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso ai provvedimenti impugnati, nonché di ogni altro verbale, parere, proposta, valutazione ed atto richiamato in quelli impugnati o ad essi connesso, ancorché non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione con acquisizione gratuita al patrimonio comunale e provvedimento di irrogazione di una sanzione amministrativa di 4.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già destinatario di un'ordinanza di demolizione relativa a due prefabbricati, a predisposizioni in muratura con attacchi elettrici e allo spandimento di materiale inerte sull'intera area, ha impugnato l'accertamento di inottemperanza e la comunicazione di acquisizione gratuita delle opere e dell'area di sedime, nonché la sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. In relazione all'atto acquisitivo ha dedotto: omessa comunicazione di avvio del procedimento, anche in ragione dell'asserita mancata precisa individuazione delle aree; mancata notificazione del verbale di accertamento dell'inottemperanza; violazione dei limiti dell'acquisizione, difetto di istruttoria, sproporzione e mancata rappresentazione planimetrica di alcune opere; nonché erronea qualificazione degli abusi. In relazione alla sanzione ha dedotto l'illegittimità derivata dall'asserita illegittimità dell'ordinanza di demolizione e l'assenza di motivazione sulla quantificazione dell'importo, superiore al minimo edittale. All'udienza il ricorrente ha rinunciato alle censure di illegittimità derivata, abbandonando i motivi IV e V.
La decisione
Il TAR ha respinto le censure relative all'atto acquisitivo. L'acquisizione gratuita prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 è un atto vincolato e meramente dichiarativo, che consegue automaticamente all'inottemperanza protrattasi per novanta giorni; pertanto non richiede, di regola, la comunicazione di avvio del procedimento. Nel caso concreto, inoltre, l'ordinanza di demolizione aveva già indicato che, in caso di mancata ottemperanza, sarebbero stati acquisiti gratuitamente i beni e l'area di sedime relativi alla totalità dei lotti, sicché l'oggetto dell'acquisizione non era incerto. È stata respinta anche la censura sulla mancata notificazione del verbale di accertamento: tale verbale ha natura endoprocedimentale e preparatoria, mentre l'atto formale di acquisizione è quello produttivo degli effetti giuridici; la notificazione del verbale non è quindi necessaria per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva, già prodottasi automaticamente. Il TAR ha respinto altresì la doglianza sulla sproporzione e sulla mancata planimetria, rilevando che l'acquisizione dell'intera area era stata predeterminata in coerenza con la qualificazione e perimetrazione degli abusi contenute nell'ordinanza. È stata invece accolta la censura relativa alla sanzione pecuniaria: quando l'importo è superiore al minimo edittale e non ricorre l'ipotesi di misura massima obbligatoria per abusi in aree vincolate, l'amministrazione deve motivare la quantificazione secondo criteri di congruità e proporzionalità. Poiché il Comune aveva irrogato 4.000 euro senza motivare la scelta dell'importo, il provvedimento sanzionatorio è stato ritenuto illegittimo nei limiti della relativa censura. Ricorso parzialmente accolto e parzialmente respinto; spese compensate.
Norme richiamate
artt. 7 ss. l. 241/1990
La comunicazione di avvio non è necessaria, di regola, per l'acquisizione gratuita ex art. 31 d.P.R. 380/2001, trattandosi di attività vincolata e meramente dichiarativa.
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione del provvedimento; nel caso concreto il dovere motivazionale è stato violato con riguardo alla quantificazione della sanzione superiore al minimo edittale.
art. 31, commi 2, 3 e 4, d.P.R. 380/2001
L'inottemperanza all'ordine di demolizione per novanta giorni determina automaticamente l'acquisizione gratuita; il verbale di accertamento ha funzione preparatoria e la mancata notificazione dello stesso non impedisce il perfezionamento dell'effetto acquisitivo.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione amministrativa pecuniaria deve essere motivata nella quantificazione quando non sia imposta nella misura massima dalla legge, in particolare se l'importo è superiore al minimo edittale.
art. 8 d.P.R. 1199/1971
È richiamato quale base del ricorso straordinario proposto contro la presupposta ordinanza di demolizione, rispetto alla quale le censure di illegittimità derivata sono state abbandonate.
Massime di principio
- L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 è un effetto sanzionatorio automatico dell'inottemperanza all'ordine di demolizione protrattasi per il termine di legge; il successivo atto di acquisizione ha natura vincolata e meramente dichiarativa e, di regola, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
- Il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione è un atto endoprocedimentale con funzione preparatoria; la sua mancata notificazione al destinatario non impedisce il perfezionamento dell'acquisizione, purché l'amministrazione adotti il formale provvedimento produttivo degli effetti previsti dall'art. 31 d.P.R. 380/2001.
- L'oggetto dell'acquisizione gratuita non è incerto quando l'ordinanza di demolizione abbia già individuato, anche mediante il riferimento alla totalità dei lotti, i beni e l'area di sedime destinati a essere acquisiti in caso di inottemperanza.
- Fuori dai casi in cui la legge impone la sanzione nella misura massima per abusi realizzati in aree o edifici vincolati, la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, se superiore al minimo edittale, deve essere motivata nella quantificazione secondo criteri di congruità e proporzionalità.
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