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Sentenza

Sentenza n. 114/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 279 del 30/05/2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202500503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 279 del 30 maggio 2025, relativa al riconoscimento del bonus carta del docente per l’anno scolastico 2024/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, divenuta irrevocabile, con cui era stato riconosciuto il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro per l’anno scolastico 2024/2025, oltre alle spese legali. La ricorrente ha rappresentato di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato senza ricevere il beneficio. Ha quindi chiesto l’assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero e la ricorrente hanno comunicato l’avvenuto pagamento del beneficio economico dovuto. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non essendo più necessario adottare misure di esecuzione sostitutiva. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in ragione della precedente mancata esecuzione che aveva reso necessario il giudizio, e liquidate in 500 euro, oltre oneri e accessori di legge, in favore della ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario. Il giudice ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l'aggiornamento e la formazione

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudice del lavoro per l’anno scolastico 2024/2025.

  • art. 112 c.p.a.

    È indicato quale fondamento dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 114 c.p.a.

    È la disposizione processuale richiamata nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di prendere atto della soddisfazione sopravvenuta della pretesa e di dichiarare cessata la materia del contendere.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    È il termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni, che la ricorrente ha dichiarato di avere atteso prima di proporre il giudizio di ottemperanza.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese di giudizio, commisurate ai minimi tariffari tenendo conto della semplicità e serialità della controversia.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di adottare ulteriori misure esecutive o nominare un commissario ad acta.
  • L’avvenuto adempimento dell’amministrazione nel corso del giudizio di ottemperanza non esclude la condanna alle spese quando l’inadempimento precedente abbia reso necessario il ricorso; le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione soccombente virtuale secondo criteri forfettari e i minimi tariffari applicabili, tenendo conto della semplicità e serialità della controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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