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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23384/2025 del 16/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a intimazione di pagamento emessa in sede di riscossione di crediti contributivi. La Corte d'appello aveva dichiarato cessata la materia del contendere per una parte dei carichi, inferiori a mille euro e affidati all'agente della riscossione tra il 2000 e il 2010, ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 119/2018, e aveva rigettato nel resto l'appello dell'opponente. In particolare, aveva ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento del 2006 eseguita con consegna a persona convivente del destinatario, escludendo la necessità dell'ulteriore raccomandata informativa, e aveva valorizzato la presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 c.c. Il ricorrente ha proposto un unico motivo per violazione o falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la cartella del 2006 sarebbe stata notificata irregolarmente a mani della moglie convivente senza raccomandata informativa; di conseguenza, l'intimazione di pagamento del 2011 sarebbe intervenuta quando il credito era già prescritto. Nelle memorie ha aggiunto che la notifica del 2006 sarebbe stata eseguita da messo notificatore e non con notifica diretta, con conseguente applicabilità della disciplina che richiede la raccomandata informativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha osservato che il motivo non censurava specificamente la ricostruzione normativa della sentenza impugnata circa la notifica diretta dell'intimazione di pagamento ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, né si confrontava con la distinzione tra notifica diretta e notifica mediante messo notificatore. Inoltre, il ricorrente non ha contestato che l'intimazione fosse stata notificata nelle forme della notifica diretta con mezzo postale, per le quali non è necessaria la raccomandata informativa quando il plico sia consegnato a un familiare convivente. La Corte ha anche rilevato che non era stata efficacemente contestata la presunzione di conoscenza dell'atto ex art. 1335 c.c., né era stata allegata e discussa l'impossibilità, senza colpa, di averne notizia. Ha infine aggiunto che, anche ove si ritenesse invalida la notifica della cartella del 2006, residuerebbe comunque il profilo della decadenza dall'opposizione all'intimazione di pagamento ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999. Spese non liquidate per mancata costituzione delle controparti; disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4 d.l. n. 119/2018

    carichi contributivi inferiori a mille euro affidati all'agente di riscossione dal 2000 al 2010

    ha determinato la cessazione della materia del contendere limitatamente ai carichi rientranti nella definizione agevolata.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della raccomandata informativa nelle notifiche effettuate tramite messo notificatore; la Corte rileva che la censura non si confronta correttamente con la disciplina applicabile al caso concreto.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    per la notifica diretta dell'agente della riscossione, la notificazione si considera avvenuta secondo le risultanze dell'avviso di ricevimento anche quando il plico sia consegnato a persona di famiglia convivente; il rinvio all'art. 60 opera solo per le ipotesi non espressamente regolate.

  • art. 1335 c.c.

    le dichiarazioni recettizie si presumono conosciute quando giungono all'indirizzo del destinatario, salvo prova, a carico di quest'ultimo, dell'impossibilità senza sua colpa di averne notizia.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 24 d.lgs. n. 46/1999

    richiamato per osservare che, anche a voler ritenere invalida la notifica della cartella, resterebbe il dato della decadenza dall'opposizione all'intimazione di pagamento.

  • art. 91 c.p.c.

    non applicato per la mancata costituzione delle controparti; la Corte ha disposto che nulla fosse sulle spese.

  • D.P.R. n. 602/1973

    discipline della notifica nella riscossione coattiva, al centro della verifica di legittimità della notifica dell'intimazione di pagamento.

Massime di principio

  • Nella notifica diretta dell'agente della riscossione ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, la consegna del plico a persona di famiglia convivente è idonea a perfezionare la notifica secondo la disciplina propria del mezzo utilizzato, senza che sia necessaria, di regola, la raccomandata informativa prevista per altre modalità notificatorie.
  • Chi deduce la nullità o invalidità della notificazione deve confrontarsi puntualmente con la specifica modalità notificatoria accertata dal giudice di merito; non è sufficiente richiamare giurisprudenza relativa a un diverso schema di notificazione.
  • L'atto recettizio consegnato al domicilio del destinatario si presume conosciuto ai sensi dell'art. 1335 c.c.; incombe sul destinatario l'onere di provare che, senza sua colpa, non ha potuto averne notizia.
  • Anche quando si ipotizzi l'invalidità della notifica di un atto prodromico della riscossione, il giudice può verificare se l'opposizione sia comunque preclusa da ulteriori decadenze processuali maturate con riguardo all'atto successivo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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