Cassazione Penale, Sentenza n. 16578/2022 del 29/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame con due motivi principali: (1) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria. La difesa sostiene che il giudice avrebbe assunto come dato la presenza del ricorrente sul luogo della cessione senza prova, avrebbe confuso ruoli nel corteo di veicoli e non avrebbe valutato la spiegazione alternativa relativa al viaggio in Spagna (acquisti di bestiame) fornita con fatture. (2) manifesta illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari: la difesa ha sottolineato il carattere episodico del reato, il consistente intervallo temporale tra i fatti e l'esecuzione della misura, l'assenza di indici forti di collaborazione stabile con lo zio e l'omessa considerazione di misure alternative alla custodia in carcere, ivi compreso il controllo elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non possa rivalutare i fatti e gli indizi che sono materia del giudice del merito e del Tribunale del riesame, limitandosi a verificare la presenza di illogicità palese dell'atto impugnato. Ha trovato che i motivi proposti costituiscono una mera lettura alternativa delle emergenze investigative già analiticamente motivate dal Tribunale del riesame e che il giudice di merito ha adeguatamente motivato sia la sussistenza della gravità indiziaria sia l'attualità del pericolo di reiterazione e l'inadeguatezza di misure alternative. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; inoltre è disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini dell'art.94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
artt. 110 codice penale e art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norme sostanziali richiamate per definire il reato contestato (concorso in violazione della normativa sugli stupefacenti, cessione di cocaina). La decisione prende lo spunto dall'accusa fondata su tali norme.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione all'onere verso la Cassa delle Ammende per ricorso dichiarato inammissibile; applicato per la quantificazione dell'importo dovuto.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative codice di procedura penale
Disposizione richiamata per l'adempimento a carico del direttore dell'istituto penitenziario, cui deve essere trasmessa copia del provvedimento per gli eventuali effetti previsti dalla norma.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 47289/2003; Sez. U, n. 24/1999; Sez. 2, n. 3817/2019; Sez. 2, n. 31553/2017)
Principi richiamati in tema di sindacabilità della motivazione sui provvedimenti cautelari: la Corte di legittimità non può rimettere in discussione il giudizio di merito sugli indizi ma può censurare solo l'illogicità evidente (ictu oculi) della motivazione; la ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente deve essere inconfutabile per determinare l'annullamento.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione svolge un controllo di legittimità limitato: non può rivedere i fatti né ricalibrare il peso degli indizi, ma solo verificare la presenza di illogicità manifesta nella motivazione dei giudici di merito.
- Per ottenere l'annullamento di un provvedimento cautelare per carenza di gravità indiziaria è necessario dimostrare che la motivazione è ictu oculi illogica; non basta proporre una lettura alternativa dei fatti.
- Quando si contestano le esigenze cautelari è fondamentale contrastare punto per punto le argomentazioni del giudice di merito e offrire elementi concreti che dimostrino l'assenza di pericolo di reiterazione o l'efficacia di misure alternative; affermazioni generiche o ipotesi alternative hanno scarse probabilità di successo in Cassazione.
- L'omessa adozione di misure alternative deve essere valutata alla luce della motivazione specifica del giudice: se quest'ultimo ha indicato ragioni precise sull'inadeguatezza delle misure meno afflittive, la censura in Cassazione difficilmente prevarrà.
- Il ricorso in cassazione dichiarato inammissibile può comportare condanne per spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende; è quindi strategico valutare attentamente la fondatezza dell'impugnazione in termini di profili di legittimità strettamente sindacabili.
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