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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21823/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto di prevenzione che confermava la sorveglianza speciale personale di pubblica sicurezza per un anno a carico di RADICCHI e la confisca di una villetta e relativo terreno (intestati a RADICCHI e usufrutto della moglie RAHO). Hanno prospettato tre censure: 1) omissione della citazione delle persone offese nel procedimento penale (truffa e riciclaggio) che avrebbero interesse a partecipare al procedimento di prevenzione volto alla confisca; 2) mancata considerazione e mancata motivazione sul contenuto del verbale dell'interrogatorio reso da RADICCHI al P.M. di Viterbo e omissione di una perizia, nonostante il verbale avrebbe ricostruito i fatti con rilevanza per la misura patrimoniale; 3) carenza di motivazione sul giudizio prognostico e sulla pericolosità sociale di RADICCHI.

La decisione

La Corte (Sezione della Corte di Cassazione) ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione contro i decreti di prevenzione sia ammesso solo per violazione di legge (art.10 co.3 d.lgs. 159/2011) e che la sindacabilità della motivazione è limitata: solo la motivazione inesistente o meramente apparente può essere sindacata. Il decreto impugnato non presentava carenza motivazionale: sul primo motivo la Corte ha osservato che le persone offese sono soggetti diversi e che l'ordinamento dispone di altri strumenti (es. sequestro conservativo) per tutelare pretese risarcitorie; sul secondo motivo è stata richiamata l'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al penale e la mancata indicazione di ragioni specifiche che collegassero il contenuto dell'interrogatorio alla decisione di prevenzione; inoltre la difesa in sede di merito aveva rinunciato all'audizione diretta e concordato l'acquisizione del verbale, che comunque è stato valutato dal Collegio; sul terzo motivo la Corte ha rilevato che il decreto descrive adeguatamente il curriculum criminale, le pronunce pregresse e la partecipazione a traffici di stupefacenti e a un meccanismo truffaldino, elementi che giustificano la ritenuta pericolosità sociale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (valutati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità). Decisione resa il 26/04/2022.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia e misure di prevenzione), art. 10, comma 3

    art. 10 co. 3 d.lgs. 159/2011

    Il ricorso per cassazione contro un decreto di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; non è consentita una libera revisione della motivazione di merito, salvo che questa sia inesistente o meramente apparente.

  • d.lgs. n. 159/2011, art. 7 comma 1 e art. 10 comma 2 in combinato disposto con art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    art. 7 c.1; art. 10 c.2 d.lgs. 159/2011; art. 125 c.3 c.p.p.

    Imposizione dell'obbligo di motivazione del decreto in materia di misure di prevenzione; il dovere argomentativo investe tutti i punti decisivi della decisione e non può essere lasciato all'arbitrio del giudice.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna a favore della cassa delle ammende per ricorsi o atti processuali dai quali emerga colpa nella determinazione della causa di inammissibilità o a danno del buon andamento del processo; qui utilizzato per irrogare una somma equa di euro 3.000 a ciascun ricorrente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 33451/2014; Sez. 1, n. 6636/2016)

    Sez. U. n. 33451 del 29/05/2014; Sez.1 n. 6636 del 07/01/2016

    Principi richiamati sul limite della sindacabilità in Cassazione della motivazione di merito: la motivazione è sindacabile solo se inesistente o meramente apparente; la mancata considerazione di un elemento potenzialmente decisivo può integrare motivazione inesistente.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000

    Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Citate in relazione ai profili di colpa nell'utilizzo dello strumento processuale e alla possibilità di applicare sanzioni pecuniarie in caso di comportamenti processuali censurabili.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione avverso provvedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge: i motivi che attaccano la valutazione di fatto o la congruità della motivazione sono generalmente inammissibili, salvo che la motivazione sia del tutto assente o meramente apparente.
  • La mancata citazione delle persone offese nel procedimento penale non determina automaticamente un vizio del procedimento di prevenzione; tali soggetti possono avere strumenti autonomi (es. sequestro conservativo, trascrizioni) per tutelare pretese risarcitorie.
  • La distinzione tra giudizio penale e giudizio di prevenzione è cruciale: atti o dichiarazioni rese nel processo penale (es. interrogatori) devono essere specificamente collegati alla decisione di prevenzione per essere determinanti; una generica promessa di rilevanza non è sufficiente.
  • Se la difesa rinuncia all'audizione del proposto e concorda l'acquisizione di atti (es. verbali), poi non può validamente lamentare la mancata valutazione di quegli atti se il Collegio li ha comunque esaminati con motivazione.
  • Il giudice di prevenzione può fondare il proprio giudizio prognostico su elementi obiettivi e storico-giudiziari (pregresse condanne, pronunce prevenzionali, partecipazione ad illeciti continuativi): tali elementi rendono difficoltosa la sindacazione in Cassazione salvo errori di diritto o totale assenza di motivazione.
  • In impugnazioni di misure di prevenzione è essenziale formulare censure specifiche sul profilo giuridico (violazioni di legge, nullità formali, mancanza assoluta di motivazione) ed evitare argomentazioni generiche o meramente valutative.

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