Cassazione Penale, Sentenza n. 48260/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha applicato gli arresti domiciliari per furti di motoveicoli (Positano e Praiano, luglio 2020). Contestava che gli elementi posti a fondamento della misura (riprese di impianti di videosorveglianza, analisi dei tabulati delle celle telefoniche, corrispondenza di transiti, contatti fra indagati e rinvenimento di arnesi atti allo scasso nel vano sella) fossero aleatori, scarsi e inidonei a fondare la gravità indiziaria e la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e aspecifico, in quanto mira a una rivalutazione del compendio indiziario (censure in fatto) che non compete alla Cassazione. Ha ritenuto che il Tribunale di Salerno avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria e le esigenze cautelari prendendo in considerazione: le immagini di videosorveglianza e le immagini estrapolate dalla banca dati SCNTT che collegavano targhe e transiti compatibili con i fatti; l'aggregazione dei soggetti ripresi (passeggeri ripresi a bordo dei motocicli rubati); l'analisi dei tabulati telefonici che agganciavano celle compatibili con la presenza sul luogo dei reati e i numerosi contatti fra gli indagati; il possesso di attrezzi atti allo scasso; la personalità dell'indagato con numerosi precedenti e carichi pendenti. Ha inoltre richiamato che in appello proposto dal PM non è richiesta una "motivazione rafforzata". Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello in materia di misure cautelari: nel caso trattato il provvedimento impugnato era un'ordinanza cautelare del Tribunale resa in accoglimento dell'appello del PM
art. 606 cod. proc. pen.
Indica le materie di cui si occupa la Corte di Cassazione nel giudizio di legittimità; la Corte ricorda che il suo ruolo è di verifica di correttezza giuridica e motivazionale e non di revisione del merito probatorio
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla responsabilità per le spese e alla determinazione della causa di inammissibilità: la Corte ha ritenuto che non sussista assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità che giustifichi l'esenzione dalle sanzioni processuali
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il peso probatorio degli elementi raccolti: le censure che mirano soltanto a rivedere la valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Prove quali riprese video, analisi delle celle telefoniche e riscontro di contatti fra indagati, se logicamente collegate fra loro e integrate da elementi concreti (targhe, transiti compatibili, possesso di attrezzi), possono costituire base sufficiente per ritenere la gravità indiziaria a fini cautelari.
- La sussistenza del pericolo di reiterazione può essere desunta da una complessiva valutazione della personalità del soggetto (precedenti, carichi pendenti), dalle modalità della condotta (perizia, abitudinarietà) e dalle circostanze probatorie; questo giudizio di concretezza e attualità è rimesso al giudice di merito.
- In un appello del pubblico ministero avverso il rigetto di misura cautelare non è richiesta al giudice d'appello una motivazione "rafforzata": è sufficiente una valutazione autonoma, totale e completa degli elementi nel contraddittorio.
- Per impugnare con successo in Cassazione una misura cautelare occorre sollevare vizi di diritto o di motivazione (contraddizioni logiche, violazioni di norme di diritto, carenze motivazionali evidenti), non solo una diversa lettura favorevole dei fatti; la difesa deve porre censure specifiche e mirate.
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