Cassazione Civile, Ordinanza n. 17097/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società proprietaria di un terreno nel territorio di Monterotondo ha impugnato atti di pianificazione urbanistica e di approvazione regionale che, secondo la sua prospettazione, avrebbero inciso in modo illegittimo sull’edificabilità dell’area. In origine aveva contestato la deliberazione regionale di approvazione della variante generale al PRG comunale, sostenendo che avesse imposto una condizione sospensiva che impediva la concreta edificazione di zone già dichiarate edificabili. Con motivi aggiunti aveva poi impugnato anche la determinazione conclusiva positiva di una conferenza di servizi relativa a un successivo progetto urbanistico presentato da un terzo, deducendo di essere rimasta estranea al procedimento e lamentando il venir meno dell’interesse economico dell’operazione di cessione societaria in corso con il terzo. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: (1) difetto di giurisdizione per asserito sconfinamento del Consiglio di Stato, che avrebbe interpretato il provvedimento regionale in modo contrario al suo tenore letterale e sostitutivo della volontà amministrativa; (2) difetto di giurisdizione per grave irregolarità nella composizione del collegio, per la presenza di un magistrato che avrebbe partecipato a fasi istruttorie in primo grado e per la sostituzione del presidente; (3) difetto di giurisdizione per rifiuto di giustizia, poiché la sentenza d’appello avrebbe errato nell’interpretare la disciplina urbanistica e idraulica, gli atti tecnici dell’Autorità di bacino e la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, omettendo di esaminare le censure di merito e negando così tutela alle posizioni soggettive dedotte.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso. Hanno ritenuto che i motivi dedotti non integrassero un vizio di giurisdizione, ma si risolvessero in doglianze sull’interpretazione degli atti amministrativi, sulla motivazione della sentenza del Consiglio di Stato e sulla valutazione delle censure di merito, profili estranei al sindacato della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost. Anche il motivo relativo alla composizione del collegio è stato ritenuto inammissibile, sia perché la questione attiene a eventuali nullità processuali e non a difetto di giurisdizione, sia perché non risultava configurabile un obbligo di astensione per la sola partecipazione a una fase istruttoria in primo grado, né una alterazione strutturale dell’organo giudicante. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
È richiamato come base del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ma la Corte precisa che i motivi proposti non riguardano veri limiti esterni della giurisdizione.
art. 362 c.p.c.
È richiamato nel ricorso, ma la Corte ribadisce che il suo sindacato resta confinato ai soli vizi di giurisdizione.
art. 111, comma 8, Cost.
Consente il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato solo per motivi inerenti alla giurisdizione; non copre errori interpretativi o motivazionali del giudice amministrativo.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte esclude che le doglianze formulate configurino un vizio di giurisdizione.
artt. 1, 2, 3 e 7 c.p.a.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere il difetto di giurisdizione, ma non ritenuti idonei a fondare un sindacato della Cassazione sui limiti interni della decisione amministrativa.
art. 51, n. 4, c.p.c.
L’obbligo di astensione si riferisce alla partecipazione del giudice alla decisione di merito in un precedente grado, non alla sola attività istruttoria.
art. 2697 c.c.
È citato nel ricorso tra le norme asseritamente violate, ma non assume rilievo decisivo nel ragionamento della Corte.
art. 103 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione dei limiti della giurisdizione, ma la Corte ribadisce che l’interpretazione degli atti e delle norme resta attività giurisdizionale tipica.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a trasformare in vizio di giurisdizione un errore di giudizio o di motivazione.
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE
La Corte osserva che la deduzione di violazioni unionali non è specificamente articolata e, comunque, l’erronea interpretazione delle norme non integra di per sé eccesso di potere giurisdizionale.
art. 5 PS1 del DPCM 3 settembre 1998
È evocato dalla ricorrente nel terzo motivo in relazione alla disciplina del piano di bacino e alla messa in sicurezza idraulica dell’area, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione.
legge 183/1989
Richiamata nel terzo motivo insieme alla disciplina idraulica e ambientale, senza che la Corte ne riconosca una violazione idonea a fondare il ricorso per giurisdizione.
d.lgs. 152/2006
Citato dalla ricorrente in relazione alla disciplina ambientale e idraulica; la Corte ne esclude la rilevanza ai fini del vizio di giurisdizione.
art. 1372 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, ma non oggetto di un autonomo scrutinio di merito da parte della Corte.
art. 2043 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla domanda risarcitoria, senza incidenza sulla decisione di inammissibilità.
artt. 7, 9, 14 e 14-quater l. 241/1990
Evocati con riferimento al procedimento amministrativo e alla conferenza di servizi; la Corte li menziona solo come parte della censura, ritenendola però estranea al vizio di giurisdizione.
Massime di principio
- Il vizio di eccesso di potere giurisdizionale, deducibile in cassazione contro le decisioni del giudice amministrativo, è configurabile solo quando il giudice speciale oltrepassi i limiti esterni della propria giurisdizione; non basta che abbia interpretato in modo ritenuto errato un atto amministrativo o una norma sostanziale.
- Non integra difetto di giurisdizione la contestazione della motivazione della sentenza del Consiglio di Stato, né la censura che miri a sostituire alla lettura del giudice amministrativo una diversa interpretazione degli atti o delle norme applicate.
- L’eventuale erroneità nell’applicazione del diritto dell’Unione o della CEDU da parte del giudice amministrativo non costituisce, di per sé, rifiuto di giustizia o arretramento della giurisdizione, se il giudice ha comunque esercitato la funzione giurisdizionale decidendo la controversia.
- La dedotta irregolare composizione del collegio non integra difetto di giurisdizione, salvo i casi di alterazione strutturale dell’organo giudicante tali da impedirne l’identificazione con quello previsto dalla legge.
- L’obbligo di astensione del giudice per aver conosciuto della causa in un precedente grado riguarda la partecipazione alla decisione di merito, non la sola attività istruttoria svolta in primo grado.
- Le censure che denunciano l’omesso esame delle doglianze di appello o il difetto di motivazione della sentenza amministrativa non sono, di regola, veicolabili come motivi di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite.
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