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Parere

Parere n. 442/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalle signore Giuseppina Stocco e Romilda Stocco contro il Comune di Rovolon nonché nei confronti della Regione Veneto per l’annullamento della variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Rovolon, adottata con delibere del C.C. nn. 21 e 22 del 18 luglio 2000, della variante parziale al nuovo Piano Regolatore Generale, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27 novembre 2001 e approvata con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 4116/2002, pubblicata sul BUR Veneto n. 13 del 4 febbraio 2003, nella parte in cui è stato reiterato immotivatamente e senza indennizzo un vincolo espropriativo sul fondo di loro proprietà.

Giustizia amministrativa202200909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della reiterazione di un vincolo preespropriativo contenuta negli strumenti urbanistici del Comune di Rovolon, dedotta come immotivata e priva di indennizzo.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

Le originarie ricorrenti avevano impugnato la variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Rovolon, la successiva variante parziale e la relativa approvazione regionale, nella parte in cui reiteravano sui loro fondi un vincolo preespropriativo, denunciando il difetto di motivazione e la mancata previsione dell’indennizzo. Dopo il decesso delle ricorrenti, gli eredi si sono costituiti e hanno contestato l’improcedibilità prospettata dall’amministrazione, evidenziando che un accordo di pianificazione del 2010 era stato recepito solo con una variante adottata nel 2020 e non ancora approvata, nonché il deterioramento del valore dei crediti edilizi previsti quale contropartita della cessione delle aree. Con memoria del 12 dicembre 2025 gli eredi hanno tuttavia dichiarato di rinunciare al gravame.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della rinuncia espressa dai ricorrenti. La decisione è stata fondata sul principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le censure relative al difetto di motivazione della reiterazione del vincolo preespropriativo, alla mancata previsione dell’indennizzo, all’attuazione dell’accordo di pianificazione del 2010 o alla perdita di valore dei crediti edilizi.

Osservazioni

Rinuncia al gravame e sopravvenuta carenza di interesse

La rinuncia espressa dai ricorrenti nella memoria del 12 dicembre 2025 determina, in applicazione del principio dispositivo operante anche nel ricorso straordinario, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    Il principio dispositivo si applica anche al rimedio giustiziale del ricorso straordinario; la rinuncia al gravame comporta l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 6 l.r. Veneto 23 aprile 2014

    È richiamato quale base normativa dell’accordo di pianificazione sottoscritto nel 2010, senza che il Consiglio di Stato ne esamini l’applicazione nel merito.

  • l.r. Veneto n. 11/2004

    È richiamata in relazione all’accordo di pianificazione approvato dal Comune nel 2010, senza ulteriori valutazioni sostanziali nel dispositivo finale.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica opera il principio dispositivo, sicché la rinuncia espressa al gravame può determinare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere definito in rito senza esame delle censure di merito ancora controverse.

Impugnazione della reiterazione di un vincolo preespropriativo

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro il Comune di Rovolon, nei confronti della Regione Veneto, per l’annullamento di alcune varianti urbanistiche nella parte in cui avevano reiterato, senza adeguata motivazione e senza indennizzo, un vincolo preespropriativo gravante su fondi di proprietà delle originarie ricorrenti.

Vicenda procedimentale

Le proprietarie avevano dedotto l’illegittimità della reiterazione dei vincoli per difetto di motivazione e mancata previsione dell’indennizzo. Dopo il loro decesso, si erano costituiti gli eredi. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili aveva prospettato l’improcedibilità del ricorso, rappresentando che il Comune aveva adottato nel 2020 una variante diretta a recepire l’accordo di pianificazione sottoscritto nel 2010.

Gli eredi avevano contestato che l’accordo fosse stato effettivamente attuato, sottolineando che la variante del 2020 risultava soltanto adottata e non ancora approvata. Avevano inoltre evidenziato il ritardo dell’iter urbanistico, l’intervento del Difensore civico regionale e la sopravvenuta perdita di valore dei crediti edilizi previsti dall’accordo quale contropartita della cessione delle aree. Avevano quindi manifestato l’intenzione di riservarsi eventuali pretese risarcitorie.

Attività istruttoria

Con il parere interlocutorio n. 276/2023 la Sezione aveva disposto l’acquisizione di chiarimenti dal Comune sulla motivazione della reiterazione del vincolo, sulla mancata previsione dell’indennizzo, sull’attuazione dell’accordo di pianificazione del 18 gennaio 2010 e sulla situazione urbanistica attuale dei mappali interessati. Il Comune aveva depositato i chiarimenti richiesti il 14 aprile 2023.

Rinuncia al ricorso

Con memoria del 12 dicembre 2025 gli eredi hanno dichiarato di rinunciare al gravame. La Sezione ha ritenuto che tale dichiarazione comportasse la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Decisione

Il Consiglio di Stato ha affermato che il principio dispositivo trova applicazione anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. In conseguenza della rinuncia, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La definizione in rito ha escluso ogni esame delle questioni sostanziali relative alla legittimità della reiterazione del vincolo preespropriativo, all’obbligo di motivazione, all’eventuale indennizzo e agli effetti dell’accordo di pianificazione del 2010.

Come è indicizzato

MaterieVincoli urbanisticiRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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