Cassazione Penale, Ordinanza n. 22135/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione pronunciata in appello resta quindi ferma, non essendo stata accolta alcuna censura nel merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava una condanna per il reato di evasione. In cassazione l'imputato ha proposto ricorso deducendo censure attinenti al giudizio di responsabilità, alla sussistenza del dolo e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha però rilevato che i motivi erano, da un lato, meramente riproduttivi di doglianze già esaminate dai giudici di merito e sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; dall'altro, generici perché non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza di appello.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
È il reato oggetto di condanna in appello; la Corte non ne rielabora gli elementi costitutivi, limitandosi a rilevare che i motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.
art. 131-bis c.p.
La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta devoluta in modo inammissibile, poiché proposta con censure generiche e non confrontate con la motivazione impugnata.
art. 606 c.p.p.
In via implicita, la Corte qualifica come inammissibili i motivi che si risolvono nella riproposizione di questioni già valutate dal merito, nel mero dissenso sulla ricostruzione probatoria o nella genericità rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già disattese nei gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze che mirano soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove sono estranee al giudizio di legittimità e non possono essere veicolate come motivi di ricorso ammissibili.
- Il motivo è generico quando non individua puntualmente le ragioni di errore della decisione impugnata e non si misura con il suo contenuto argomentativo.
- La deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve essere sorretta da censure specifiche e non meramente assertive; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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