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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14171/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento e un provvedimento sanzionatorio relativi al recupero di un rimborso IVA per l’anno 2011, ottenuto per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici su un fondo di proprietà di terzi detenuto in comodato. I giudici di merito avevano accolto le doglianze della società ritenendo gli impianti amovibili e, quindi, idonei a fondare il rimborso; la CTR aveva inoltre valorizzato la strumentalità dei beni all’attività d’impresa e il mutamento di orientamento dell’Amministrazione, richiamando anche buona fede e affidamento. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 30, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 934 c.c., degli artt. 102, 103 e 108 TUIR e dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997, sostenendo che gli impianti non sarebbero beni ammortizzabili perché installati su immobili altrui divenuti di proprietà del titolare del suolo per accessione; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. per mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del contribuente, basato solo su una perizia di parte; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., perché la CTR avrebbe recepito acriticamente la consulenza/perizia di parte; (4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR fondato la decisione su circostanze non dedotte dall’Agenzia, come la futura acquisizione degli immobili e il rapporto tra valore degli impianti e valore dei fondi; (5) violazione dell’art. 10 L. n. 212/2000 per aver dato rilievo al mutamento di orientamento dell’Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile, perché contrastava con l’accertamento in fatto della CTR sull’amovibilità dei manufatti, e comunque infondato. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte di giustizia UE, la Corte ha affermato che, in materia di IVA, la detrazione e il rimborso costituiscono modalità alternative di esercizio del medesimo diritto, e che il diritto spetta quando sussista un nesso di strumentalità tra il bene/lavoro eseguito su bene altrui e l’attività d’impresa o professionale, anche potenziale o di prospettiva. Ha quindi osservato che, nel caso di impianti fotovoltaici installati su fondo di terzi in comodato, la strumentalità non era contestata. Rigettato il primo motivo, gli altri sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché dipendenti dalla censura principale. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 30 d.P.R. n. 633/1972

    Il rimborso IVA è riconducibile al diritto alla detrazione e può spettare in presenza di beni/lavori strumentali all’attività d’impresa o professionale, secondo un’interpretazione conforme al diritto unionale.

  • art. 934 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere l’acquisto per accessione degli impianti da parte del proprietario del suolo, ma la Corte non accoglie tale impostazione ai fini del diritto al rimborso IVA.

  • art. 102 TUIR

    Richiamato nel ricorso per sostenere che gli impianti non sarebbero beni ammortizzabili; la Corte supera l’obiezione valorizzando la strumentalità e l’interpretazione unionalmente orientata dell’art. 30 d.P.R. n. 633/1972.

  • art. 103 TUIR

    Richiamato nel ricorso in relazione ai beni ammortizzabili, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva.

  • art. 108 TUIR

    Richiamato nel ricorso tra le norme sul trattamento dei costi; non assume rilievo decisivo nella motivazione.

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    Richiamato nel ricorso in relazione al provvedimento sanzionatorio, ma la censura viene travolta dal rigetto del motivo principale.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato per contestare il riparto dell’onere probatorio, ma i motivi che lo richiamano sono dichiarati inammissibili per dipendenza dal primo motivo.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per il vizio di motivazione apparente dedotto contro la sentenza di merito, ma il motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; il relativo motivo non è esaminato nel merito per carenza di interesse.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per denunciare motivazione apparente; la censura è assorbita dal rigetto della questione principale.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per ultrapetizione; il motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    Richiamato per contestare il rilievo dato dalla CTR al mutamento di orientamento dell’Amministrazione; la censura resta assorbita.

  • art. 183 direttiva 2006/112/CE

    La Corte, seguendo le Sezioni Unite, ne trae l’idea della totale equiparazione tra detrazione e rimborso come modalità alternative di esercizio del medesimo diritto IVA.

Massime di principio

  • In materia di IVA, il diritto al rimborso può essere esercitato anche per lavori o beni installati su immobili di proprietà altrui, se il bene o l’intervento è strumentale all’attività d’impresa o professionale del soggetto passivo, anche solo in prospettiva o in termini potenziali.
  • La nozione di "acquisto" e di "bene ammortizzabile" ai fini del rimborso IVA va interpretata in modo conforme al diritto unionale, valorizzando la disponibilità e la durevolezza/utilità pluriennale del bene, non solo il dato formale della proprietà.
  • Detrazione IVA e rimborso IVA sono modalità alternative di esercizio del medesimo diritto: la scelta tra le due non può essere negata quando ricorre il nesso di strumentalità con l’attività economica e non vi siano ipotesi eccezionali di esclusione.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto la strumentalità e l’amovibilità del bene, il ricorso per cassazione che pretenda una diversa ricostruzione fattuale è inammissibile o comunque non può essere accolto per violazione di legge.
  • Quando il motivo principale di ricorso è infondato, i motivi ulteriori strettamente dipendenti da esso possono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

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