Ordinanza n. 1911/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della pec-provvedimento del 13 novembre 2025, avente ad oggetto “Avviso pubblico Fondo Nuove Competenze ed. 3 - FNC3-S-14597 "SERVIZI - ENERGIA - TRASPORTI S.R.L." O IN FORMA ABBREVIATA "S.EN.TRA.S.R.L." - Rigetto”, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disposto la revoca, comunicando il “rigetto dell’istanza FNC3-S14597 relativa all’azienda "SERVIZI - ENERGIA - TRASPORTI S.R.L." O IN FORMA ABBREVIATA "S.EN.TRA.S.R.L.” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusi gli atti e/o provvedimenti istruttori, di cui si ignorano estremi e contenuto; 2) dell’avviso de quo, “Fondo Nuove Competenze – Competenze per le Innovazioni” (Fondo Nuove Competenze edizione 3), per le ragioni e nelle parti di cui al presente ricorso, se e qualora lesivo perché erroneamente inteso nei termini di cui ex adverso; 3) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, se e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente, ivi incluse le Faq; nonché per la condanna del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in p.l.r.p.t., al rilascio in favore di S.EN.TRA. s.r.l. del seguente provvedimento: assegnazione del contributo massimo già riconosciuto pari a € 350.427,78 per la formazione finanziata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una misura cautelare di sospensione del provvedimento impugnato. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 9 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Atto impugnato: rigetto dell’istanza di contributo relativa al Fondo Nuove Competenze, con richiesta di assegnazione del contributo massimo di € 350.427,78
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato il provvedimento comunicato via PEC il 13 novembre 2025, avente a oggetto il rigetto dell’istanza presentata nell’ambito della terza edizione del Fondo Nuove Competenze, nonché l’avviso pubblico, le FAQ e gli ulteriori atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali. È stata proposta anche domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e chiesta la condanna dell’amministrazione al rilascio del provvedimento di assegnazione del contributo massimo già riconosciuto, pari a € 350.427,78. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti né le specifiche ragioni del rigetto dell’istanza.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con la sollecita fissazione del merito
Il giudice può ritenere sufficiente, in luogo della concessione della sospensione cautelare, la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito quando la tutela cautelare risulti assicurata dalla rapida definizione della controversia.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita trattazione del merito, il giudice amministrativo può fissare rapidamente l’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.
- La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito costituisce una modalità di tutela cautelare sostitutiva della sospensione, diretta a evitare una decisione provvisoria quando la controversia può essere definita in tempi brevi.
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