Cassazione Penale, Sentenza n. 45545/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Si chiedeva la revoca dell'ordinanza della Corte di Cassazione del 9/03/2023 (con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Fabio Crapella avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 7/04/2022) perché successivamente emerse che l'imputato era deceduto il 1/03/2023, cioè antecedentemente alla pronuncia dell'ordinanza. L'Ufficio esecuzioni della Corte d'appello ha richiesto, ai sensi dell'art. 150 c.p., che la Corte procedesse a dichiarare l'estinzione del reato per morte dell'imputato e a revocare/annullare le pronunce rese dopo il decesso. L'Avvocato generale ha condiviso la richiesta, sostenendo che la morte determina la mancanza del soggetto dell'azione penale e l'inesistenza della successiva decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha revocato l'ordinanza n.11618/23 del 9/03/2023 emessa dalla Settima sezione penale e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 7/04/2022. La decisione è stata motivata sul rilievo che la morte dell'imputato, intervenuta prima della deliberazione della Corte di legittimità ma non conosciuta al momento della pronuncia, determina l'inesistenza giuridica della successiva sentenza/ordinanza (errore di fatto/errore materiale). La Corte ha altresì chiarito che l'accertamento dell'inesistenza della decisione compete al giudice che ha deliberato la sentenza/ordinanza (anche quando non coincide con il giudice dell'esecuzione) e che, per tali effetti, la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per morte dell'imputato.
Norme richiamate
art. 150 cod. pen.
Richiamato come criterio procedurale per far cessare gli effetti del processo a causa della morte dell'imputato; la morte del soggetto dell'azione penale determina l'estinzione del reato e legittima la richiesta di annullamento della sentenza.
art. 665, comma 2 e 3, cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere il giudice che ha deliberato la sentenza dal giudice dell'esecuzione: l'accertamento dell'inesistenza della decisione (per esempio per morte dell'imputato) spetta al giudice che ha deliberato la sentenza o ordinanza.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Citato per ricordare i casi tassativi di impugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione e per spiegare i limiti dell'inoppugnabilità, ma la situazione di estinzione del reato per morte interrompe gli effetti giuridici successivi rendendo necessaria la revoca/annullamento.
Massime di principio
- La morte dell'imputato durante il procedimento estingue il reato e può rendere inesistenti sentenze o ordinanze pronunciate dopo il decesso: tali provvedimenti devono essere revocati o annullati.
- Il giudice che ha deliberato la sentenza/ordinanza è il competente ad accertare e dichiarare l'inesistenza della decisione per morte dell'imputato, anche se non coincide con il giudice dell'esecuzione.
- L'obbligo del giudice di accertare lo stato di vita dell'imputato è fondamentale ma non impone un controllo continuo: la tardiva conoscenza della morte costituisce errore di fatto/materiale che giustifica la revoca della decisione intervenuta.
- L'Ufficio delle esecuzioni o l'Avvocato generale possono promuovere l'intervento del giudice per ottenere la revoca/annullamento quando emerga che il decesso è avvenuto prima della pronuncia contestata.
- L'annullamento per morte dell'imputato è generalmente disposto senza rinvio, perché l'estinzione del reato elimina i presupposti per la continuazione del processo e per effetti successivi.
- In casi analoghi è importante verificare tempestivamente la sussistenza del requisito soggettivo (esistenza in vita) per evitare l'adozione di provvedimenti che possano poi risultare giuridicamente inesistenti.
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