Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05941/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano del 14/05/2025 contestando, a seconda dei casi, vizi di motivazione e violazioni di legge (art. 606 c.p.p.) in relazione alla qualificazione dei fatti (in particolare la contestazione del reato di furto in abitazione ex art. 624‑bis c.p. e/o la possibile riqualificazione come ricettazione ex art. 648 c.p.), la mancata indicazione di luogo/tempo e persone offese per i furti, la genericità delle imputazioni (danno alla difesa), l'insufficiente prova della provenienza delittuosa dei beni, la rilevanza probatoria di riprese video/intercettazioni/GPS e questioni relative al trattamento sanzionatorio (ricadute della recidiva e riconoscimento delle attenuanti). Alcuni ricorsi sollevavano specificamente l'assenza di prova della disponibilità/uso dell'autovettura ricettata (capo 11) e la configurabilità di aggravanti (art. 625 n.2 vs n.5). Altri ricorsi sono stati ritenuti generici o non tempestivamente dedotti in appello (difetto di specificità o di deduzione preventiva).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati, nel merito, i motivi di ricorso relativi alla erronea qualificazione di numerosi capi come furto in abitazione (art. 624‑bis) laddove gli elementi accertati attestavano principalmente la disponibilità e la cessione di beni di dubbia provenienza ai ricettatori (Vuka). Per tali capi (nei confronti di Capa Fabio, Ymeri Drilon - limitatamente ai capi 12,13,14,15,16 -, Bibaj Eduart, Dervishi Artan e Mhilli Arjan) la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano con la precisazione che le condotte devono essere riqualificate in termini di ricettazione (art. 648 c.p.) quando risulta carente l'individuazione di luogo/tempo/vittime del furto. Altri motivi proposti da Ymeri (ricettazione dell'Audi, capo 11) e questioni sul trattamento sanzionatorio sono stati dichiarati inammissibili o infondati: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione probatoria dei giudici di merito circa la disponibilità dell'autovettura da parte di Ymeri. I ricorsi di Mark Lamkja e Mario Paluca sono stati dichiarati inammissibili per genericità e i medesimi condannati alle spese processuali; alcune censure sono state ritenute assorbite. Sono state altresì richiamate regole di rito (es. art. 606 c.p.p., art. 591 c.p.p. per genericità, art. 597 c.p.p. sulla reformatio in peius).

Norme richiamate

  • art. 624‑bis cod. pen.

    Il reato di furto in abitazione richiede indicazione sufficientemente precisa di luogo, tempo e modalità; l'assenza di tale individuazione mina la qualificazione come 624‑bis e può renderla insostenibile se non emergono vittime identificate o episodi circostanziati

  • art. 648 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che, quando risultano accertate la disponibilità e la cessione di beni di dubbia provenienza ai ricettatori, la fattispecie più coerente è quella di ricettazione; la riqualificazione è ammissibile se il capo di imputazione descrive gli elementi fondamentali che consentono alla difesa di confrontarsi

  • art. 625 cod. pen. (n.2 e n.5)

    La Corte ha rilevato una discrasia nell'uso dell'aggravante (richiamata come n.2 nei capi ma descritta come fattispecie di 'tre persone', che sarebbe n.5); comunque la qualificazione dell'aggravante muta con la riqualificazione del reato (da 624‑bis a 648) e può risultare non più configurabile

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha analizzato la fondatezza dei motivi ex lett. b/c/e a seconda delle censure (violazione di legge, vizi di motivazione, insufficienza della motivazione)

  • art. 611, comma 1‑bis cod. proc. pen.

    Previsione procedurale richiamata in relazione alla trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti su loro istanza

  • art. 597, comma 3 cod. proc. pen.

    Principio della non reformatio in peius: la riqualificazione non può peggiorare la posizione dell'imputato rispetto alla pena già inflitta in assenza di impugnazione della Pubblica Ministero; la Corte lo richiama come vincolo per il giudice del rinvio

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma usata per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi generici per mancata specificità delle censure rispetto alla motivazione impugnata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione alla condanna alle spese processuali per i ricorrenti dichiarati inammissibili (Lamkja e Paluca)

  • art. 521, 533, 530, 192, 125, 546 cod. proc. pen.

    Richiamate nei motivi di ricorso (vizi di motivazione, difetto di istruzione, limiti alla riqualificazione); la Corte valuta la correttezza dell'istruttoria e della motivazione dei giudici di merito in relazione a tali disposizioni

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito non individua luogo/tempo/vittime con sufficiente precisione per un reato specializzato (es. furto in abitazione ex art. 624‑bis), il giudice di legittimità può ritenere più coerente la qualificazione come ricettazione (art. 648) se emergono cessioni/disponibilità di beni di dubbia provenienza verso ricettatori
  • La riqualificazione tra furto in abitazione e ricettazione è ammissibile senza violare il diritto di difesa se il capo di imputazione contiene gli elementi essenziali che consentono all'imputato di difendersi dalla fattispecie poi ritenuta
  • Non è sufficiente una prova indiziaria generica (riprese video, movimenti GPS, intercettazioni) per sostenere un reato che richiede l'individuazione di vittime/luogo; tali elementi possono però consolidare l'ipotesi di ricettazione se correlati alla cessione di beni a ricettatori
  • Censure sul trattamento sanzionatorio (ricadute della recidiva, calcolo delle attenuanti) devono essere specificamente dedotte in appello per poter essere esaminate in cassazione; altrimenti sono inammissibili
  • La genericità del motivo di impugnazione determina l'inammissibilità: l'atto di ricorso deve indicare in modo puntuale le ragioni di diritto e di fatto che si ritengono viziate nella motivazione impugnata
  • La reformatio in peius è vietata in sede di riqualificazione se la modifica peggiora la posizione dell'imputato rispetto alla pena già inflitta e il Pubblico Ministero non ha impugnato; il giudice del rinvio deve tenerne conto
  • Per contestare la disponibilità/uso di un veicolo rubato (ricettazione), la valutazione complessiva degli elementi (riprese, ingressi/uscite da box, uso 'more solito' del veicolo) può legittimare la condanna anche se il singolo episodio sembra occasionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.