Cassazione Penale, Sentenza n. 23367/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ferraro impugnava la conferma della condanna per il reato di lesioni (fatto del 5 giugno 2011, prognosi 35 giorni) pronunciata dal Tribunale di Salerno e poi dalla Corte d'Appello. Ha dedotto: 1) violazione e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), sostenendo che la Corte territoriale aveva preferito la versione della persona offesa rispetto ai testimoni di difesa senza riscontri oggettivi sufficienti; 2) violazione di legge (art. 606 lett. b) c.p.p.) per intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di secondo grado. Il ricorrente ha contestato il calcolo dei termini di prescrizione (fatti 5/6/2011, termine massimo 7 anni e 6 mesi) e la corretta computazione dei periodi di sospensione verificatisi durante il processo (complessivi 634 giorni, con date: 24/03/2017-19/01/2018; 23/02/2018-20/07/2018; 12/10/2018-30/11/2018; 08/02/2019-21/05/2019; 24/09/2020-02/11/2020). Ha altresì contestato l'esclusione della sospensione ex art. 83 d.l. 18/2020 (COVID).
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il secondo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato si è estinto per prescrizione (calcolata estinta il 30/08/2020). Il Collegio ha ritenuto corretti il computo del termine massimo di prescrizione (anni 7 e mesi 6 ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.) e l'aggiunta dei periodi di sospensione complessivi di 634 giorni come fatti processuali rilevanti. Ha escluso l'applicazione della sospensione ex art. 83 d.l. 18/2020 poiché non risultava fissata alcuna udienza nel periodo 9/3/2020-11/5/2020 (ai sensi dell'interpretazione delle Sezioni Unite). Il primo motivo (critica sulla motivazione) è stato invece respinto: la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse fornito una motivazione logica e coerente, indicando che la versione della parte offesa trovava "robusto riscontro" nella relazione medico-legale e nella testimonianza del padre della vittima. Pertanto la Corte ha annullato la sentenza solo agli effetti penali per prescrizione e ha rigettato il ricorso agli effetti civili (le statuizioni civili restano valide).
Norme richiamate
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Strumento di impugnazione per vizio di motivazione (manifestamente illogica); nel caso la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la sentenza impugnata ha fornito un adeguato confronto e risposte ai rilievi.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Motivo volto a denunciare violazione di legge (anche sul calcolo della prescrizione); la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla prescrizione e ha annullato la sentenza penale.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Norme che determinano il termine di prescrizione: per il reato in questione (pena edittale non superiore a 6 anni) il termine massimo è stato calcolato in 7 anni e 6 mesi, ai fini del computo della prescrizione.
art. 83 d.l. 17/03/2020 n. 18, conv. in legge 24/04/2020 n. 27
Prevede la sospensione di termini e della prescrizione durante il periodo emergenziale (9/3/2020-11/5/2020), ma le Sezioni Unite hanno chiarito che la sospensione opera solo per i procedimenti con udienza fissata o termine processuale che decorre in quel periodo; nel caso di specie non essendovi udienze fissate nel periodo la sospensione non è stata applicata.
Sezioni Unite, n. 5292 del 26/11/2020 (Sanna)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per l'interpretazione dell'art. 83 d.l. 18/2020: la sospensione ex lege si applica solo se vi è udienza fissata o decorrenza di termine nel periodo 9/3-11/5/2020.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della pronuncia di una sentenza di secondo grado, la condanna penale viene annullata per estinzione del reato (senza rinvio).
- I periodi di astensione dei difensori e le richieste di rinvio, se documentati, sospendono/interrompono il decorso della prescrizione e vanno computati nel calcolo complessivo.
- La sospensione straordinaria della prescrizione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020 si applica soltanto ai procedimenti per i quali vi fosse udienza fissata o decorrenza di termine nel periodo 9/3/2020–11/5/2020; in assenza di udienza fissata, quel periodo non sospende la prescrizione.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione incide sugli effetti penali ma non elimina automaticamente le statuizioni civili: le pretese risarcitorie possono rimanere autonome e sopravvivere al giudizio penale.
- Le valutazioni di credibilità tra versioni contrapposte possono favorire la parte offesa se la sua ricostruzione è corroborata da "riscontri oggettivi" (referto medico, testimonianze dirette); per censurare la motivazione è necessario dimostrare la manifesta illogicità o la mancata risposta a punti decisivi.
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