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Sentenza

Sentenza del 17/12/2018 n. 2915 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Associazione sportiva dilettantistica - ASD - ricezione somme in contanti - decadenza dal regime fiscale - automatismo - non sussiste - contraddittorio nell'attività di verifica - è necessario. Associazione non riconosciuta - ASD - responsabilità degli organi apicali - effettività attività gestoria - è necessaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva ritenuto che l'ASD fosse decaduta dal regime fiscale agevolato perché aveva accreditato sul conto corrente somme ricevute in contanti. L'associazione aveva dedotto che si trattava di quote associative di modesto importo versate dagli iscritti, ma l'Ufficio non aveva verificato adeguatamente tale giustificazione né aveva instaurato un effettivo contraddittorio, limitandosi a considerare gli accrediti come elementi incompatibili con il regime agevolato. Era inoltre stata contestata la responsabilità personale e solidale del presidente ai sensi dell'art. 38 c.c., senza dimostrare quale concreta attività negoziale egli avesse svolto in nome e per conto dell'associazione nel periodo accertato.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta non fondata nei termini prospettati. L'accredito di somme ricevute in contanti non determina automaticamente la decadenza dal regime fiscale agevolato: l'Ufficio deve verificare in contraddittorio la provenienza effettiva delle somme, esaminare le spiegazioni fornite dall'associazione e motivare specificamente perché esse siano inattendibili. È stata inoltre esclusa la responsabilità personale del presidente fondata sulla sola carica ricoperta o sulla titolarità della rappresentanza, poiché occorre provare l'effettivo compimento di attività gestorie o negoziali per conto dell'associazione.

Norme richiamate

  • Art. 38 del codice civile

    Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

    La responsabilità personale e solidale non deriva automaticamente dalla carica di presidente, dalla rappresentanza statutaria o dalla mera appartenenza agli organi dell'associazione. È necessario dimostrare che il soggetto abbia concretamente agito in nome e nell'interesse dell'associazione, ponendo in essere attività negoziali dalle quali siano derivati rapporti obbligatori con terzi.

  • Regime fiscale agevolato applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche

    La perdita del regime agevolato non può essere desunta automaticamente dal semplice versamento in banca di somme ricevute in contanti. L'Amministrazione deve accertare la reale natura degli accrediti e confrontarsi con le giustificazioni documentate o dichiarate dall'associazione.

  • Principio del contraddittorio nell'attività di verifica e accertamento

    Quando l'associazione fornisce una spiegazione plausibile sulla provenienza delle somme, l'Ufficio deve esaminarla concretamente e indicare nell'atto di accertamento le ragioni della sua eventuale inattendibilità. Una contestazione priva di tale confronto motivazionale non è sufficiente.

Massime di principio

  • La presenza di versamenti in contanti sul conto di un ente non prova automaticamente l'esistenza di ricavi commerciali o la violazione dei requisiti per un regime fiscale agevolato: occorre analizzare importo, frequenza, causale, documentazione e provenienza delle somme.
  • Se il contribuente o l'associazione offre una spiegazione alternativa plausibile, l'Amministrazione deve verificarla e confutarla con motivazione specifica; il mancato esame delle giustificazioni può rendere illegittimo l'accertamento.
  • Per attribuire responsabilità personale agli amministratori di un'associazione non riconosciuta non basta dimostrare che ricoprivano una carica o avevano poteri rappresentativi: chi invoca la responsabilità deve provare l'effettiva attività compiuta dal singolo soggetto.
  • Un presidente che abbia svolto soltanto funzioni ausiliarie o formali non è automaticamente responsabile delle obbligazioni dell'associazione, salvo prova di una concreta partecipazione alla gestione o alla conclusione di rapporti negoziali.
  • Le associazioni dovrebbero conservare ricevute, registri degli associati, causali dei versamenti e documentazione contabile idonea a distinguere quote associative, liberalità e proventi commerciali.

Testo integrale

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