Ordinanza n. 392/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della delibera c.c. n.24 del 12 novembre 2024, di trasformazione di Civeta srl, in house, da srl ad azienda speciale consortile, con approvazione del relativo statuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera consiliare di trasformazione di Civeta s.r.l., società in house, in azienda speciale consortile, con approvazione dello statuto
Esito
La controversia
L'AGCM ha proposto ricorso, con domanda cautelare, per l'annullamento della delibera consiliare n. 24 del 12 novembre 2024, avente a oggetto la trasformazione di Civeta s.r.l., società in house, in azienda speciale consortile, e l'approvazione del relativo statuto. Nel corso del giudizio l'Azienda Speciale Consortile Ci.Ve.Ta. ha dedotto che, nelle more, i Comuni consorziati hanno affidato a soggetti terzi il servizio integrato di gestione urbana, comprendente lo smaltimento dei rifiuti; in particolare, il Comune di Casalbordino avrebbe affidato il servizio alla società in house Ecolan S.p.A. La resistente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere. L'AGCM si è opposta, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire documentazione sull'affidamento del servizio e una relazione dell'AGCM sulle circostanze sopravvenute, senza pronunciarsi definitivamente sui motivi di ricorso né sulla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha disposto un'istruttoria ai sensi dell'art. 65 c.p.a., ordinando al Comune di Casalbordino e all'Azienda Speciale Consortile Ci.Ve.Ta. di depositare la documentazione idonea a dimostrare l'affidamento del servizio integrato di gestione urbana alla società in house Ecolan S.p.A. Ha inoltre ordinato all'AGCM di depositare una relazione di controdeduzioni rispetto a quanto rappresentato da Ci.Ve.Ta., al fine di consentire la verifica dei presupposti per un'eventuale dichiarazione di cessata materia del contendere. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 9 aprile 2027. Ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per disporre gli adempimenti istruttori necessari all'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla decisione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, una parte deduce fatti sopravvenuti potenzialmente idonei a determinare la cessata materia del contendere e un'altra parte vi si oppone, il giudice può disporre specifici adempimenti istruttori per verificare l'effettiva incidenza delle sopravvenienze sull'utilità della decisione richiesta.
- Il termine assegnato dal giudice amministrativo per gli adempimenti istruttori può essere qualificato come perentorio e decorrere dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
- La dichiarazione di cessata materia del contendere non può essere pronunciata sulla sola base dell'allegazione di un fatto sopravvenuto contestato dalla controparte, ma richiede la verifica documentale della sua effettiva sussistenza e della sua incidenza sulla controversia.
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