Sentenza n. 425/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 1373/2024, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 6042/2023, DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 22.05.2024, NOTIFICATA IL 24.05.2024 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE DELL'IMPORTO DI EURO 993,28.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente, della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che condannava il Ministero al pagamento di euro 993,28 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, con il pagamento della somma liquidata in linea capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha provveduto spontaneamente all'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando l'intervenuta ottemperanza in corso di causa alla sentenza civile azionata. Nonostante l'esecuzione sopravvenuta, ha posto le spese di lite a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, ritenendo che l'iniziativa giudiziale fosse stata resa necessaria dalla precedente inerzia amministrativa. Le spese sono state liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. La liquidazione è stata effettuata applicando i parametri del D.M. 55/2014, ridotti in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato nei confronti dell'amministrazione.
D.M. 55/2014
Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese di lite, ridotti in considerazione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato azionato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta ottemperanza.
- L'esecuzione sopravvenuta del giudicato non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, che possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, avuto riguardo alla necessità originaria del ricorso.
- Nel giudizio di ottemperanza, la liquidazione delle spese può essere ridotta rispetto ai parametri ordinari quando l'attività difensiva sia obiettivamente semplice e seriale e il giudizio si concluda con la cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 468/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 469/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 31/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 32/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 33/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 404/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →