Sentenza n. 381/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 916/2024 del Tribunale di Siracusa - Sezione lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione lavoro, n. 916/2024, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente per un valore complessivo di 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 916 del 18 ottobre 2024 del Tribunale di Siracusa, Sezione lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2017/18, 2020/21 e 2021/22 e aveva condannato il Ministero all’attribuzione della carta per il valore nominale complessivo di 1.500 euro. Il titolo era stato notificato all’Amministrazione il 31 dicembre 2024 ed era passato in giudicato, come attestato il 30 luglio 2025. Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato prova dell’esecuzione del giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse ordinato al Ministero di eseguire la pronuncia mediante il pagamento delle somme dovute. Il Ministero si è costituito con una memoria di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo integrati tutti i presupposti dell’azione: esistenza del giudicato, rituale notificazione del titolo, decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. n. 669/1996 e mancata prova, gravante sull’Amministrazione, dell’avvenuta esecuzione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, incaricandolo di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ulteriore inottemperanza. Il commissario non avrà diritto a compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro, oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del diritto alla fruizione della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 14 l. n. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all’Amministrazione consente, unitamente agli ulteriori presupposti, la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione contro la pubblica amministrazione e l’Amministrazione non abbia dimostrato di avervi dato esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull’Amministrazione intimata l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale azionato; la costituzione con una memoria meramente formale, in assenza di tale prova, non impedisce l’accoglimento del ricorso.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare in caso di inutile decorso del termine.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell’Amministrazione inottemperante, con facoltà di delega e con attribuzione di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- Quando il commissario ad acta appartiene alla stessa Amministrazione resistente ed è un dirigente, l’incarico non comporta un compenso aggiuntivo se l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 348/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 351/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →