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Sentenza

Sentenza n. 381/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 916/2024 del Tribunale di Siracusa - Sezione lavoro;

Giustizia amministrativa202502017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione lavoro, n. 916/2024, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente per un valore complessivo di 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 916 del 18 ottobre 2024 del Tribunale di Siracusa, Sezione lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2017/18, 2020/21 e 2021/22 e aveva condannato il Ministero all’attribuzione della carta per il valore nominale complessivo di 1.500 euro. Il titolo era stato notificato all’Amministrazione il 31 dicembre 2024 ed era passato in giudicato, come attestato il 30 luglio 2025. Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato prova dell’esecuzione del giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse ordinato al Ministero di eseguire la pronuncia mediante il pagamento delle somme dovute. Il Ministero si è costituito con una memoria di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo integrati tutti i presupposti dell’azione: esistenza del giudicato, rituale notificazione del titolo, decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. n. 669/1996 e mancata prova, gravante sull’Amministrazione, dell’avvenuta esecuzione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, incaricandolo di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ulteriore inottemperanza. Il commissario non avrà diritto a compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la base normativa del diritto alla fruizione della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 14 l. n. 669/1996

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all’Amministrazione consente, unitamente agli ulteriori presupposti, la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione contro la pubblica amministrazione e l’Amministrazione non abbia dimostrato di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sull’Amministrazione intimata l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale azionato; la costituzione con una memoria meramente formale, in assenza di tale prova, non impedisce l’accoglimento del ricorso.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a subentrare in caso di inutile decorso del termine.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell’Amministrazione inottemperante, con facoltà di delega e con attribuzione di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
  • Quando il commissario ad acta appartiene alla stessa Amministrazione resistente ed è un dirigente, l’incarico non comporta un compenso aggiuntivo se l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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