Sentenza n. 1231/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 1413/2024, relativa all’attribuzione della Carta del docente e all’accredito di 1.000 euro per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità riconosciute al personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza di cognizione aveva inoltre condannato il Ministero ad accreditare sulla Carta, o su strumento equipollente, l’importo complessivo di 1.000 euro, mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza contestare l’omesso pagamento, né allegare fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza da eseguire contiene una condanna pecuniaria dell’Amministrazione, è passata in giudicato e risulta regolarmente notificata all’Amministrazione debitrice. Il Ministero non ha dimostrato di avere adempiuto né ha opposto circostanze idonee a modificare o estinguere il credito. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente la Carta del docente e di accreditarvi l’importo complessivo di 1.000 euro per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, incaricato di liquidare e corrispondere le somme spettanti entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della parte. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 200 euro oltre accessori di legge, contributo unificato se versato e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, utilizzato per imporre all’Amministrazione l’esecuzione della sentenza passata in giudicato e per nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale criterio per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria dovuti sull’importo da accreditare alla ricorrente.
l. n. 107/2015
È la fonte normativa cui la sentenza presupposta riconduce il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per stabilire che il compenso eventualmente spettante al commissario ad acta sarà determinato e liquidato successivamente con separato decreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando una sentenza passata in giudicato contiene una condanna pecuniaria dell’Amministrazione e l’Amministrazione non dimostra di aver adempiuto né allega fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione, il giudice deve ordinare l’esecuzione specifica del giudicato entro un termine determinato.
- L’inadempimento dell’Amministrazione a una sentenza che riconosce il diritto all’erogazione di una somma e all’attribuzione di una prestazione amministrativa può essere fronteggiato mediante un ordine giudiziale che imponga sia l’adozione dell’atto o della prestazione dovuta sia il pagamento delle somme accessorie spettanti.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l’intervento alla persistente inerzia dell’Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, e attribuendogli il potere di liquidare e corrispondere le somme dovute.
- La regolare notificazione della sentenza da eseguire all’Amministrazione debitrice, unitamente al passaggio in giudicato e alla mancata dimostrazione dell’adempimento, consente di ritenere integrati i presupposti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
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