Sentenza n. 601/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del DM del Ministero dell’Interno del -OMISSIS-, notificato in data 11/01/2021, di rigetto della domanda di cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-/R.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, residente in Italia dal 2006 e coniugata, aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza ritenendo ostativi, ai sensi dell'art. 6, lettera c), della medesima legge, elementi informativi riguardanti il coniuge, segnalato per vicinanza ad ambienti riconducibili a organizzazioni terroristiche di matrice medio-orientale. Con il primo motivo la ricorrente deduceva carenza, omissione e contraddittorietà della motivazione ed eccesso di potere, lamentando che il diniego non indicava i fatti o i sospetti posti a fondamento della decisione; richiamava inoltre l'assenza di provvedimenti del Questore o dell'autorità di pubblica sicurezza a carico del coniuge, il radicamento del nucleo familiare in Italia e la nascita in Italia dei figli. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di diniego. La ricorrente chiedeva altresì l'acquisizione della documentazione informativa riservata posta a fondamento dell'atto.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 come atto di alta amministrazione, caratterizzato da ampia discrezionalità e subordinato alla verifica dell'integrazione del richiedente e dell'assenza di rischi per l'ordine e la sicurezza nazionale. Ha ritenuto che l'art. 6, lettera c), consenta di fondare il diniego non soltanto su fatti penalmente rilevanti, ma anche su esigenze preventive e su sospetti purché concreti e fondati su elementi acquisiti dagli organismi di intelligence. Il primo motivo è stato respinto perché il richiamo a informative riservate può integrare una motivazione adeguata, calibrata sulle esigenze di segretezza; il giudice ha comunque acquisito la relazione riservata e ne ha consentito la visione alla ricorrente nel processo, con le cautele necessarie. Dalla documentazione è emersa la segnalazione del coniuge per vicinanza ad ambienti riconducibili a organizzazioni terroristiche, elemento ritenuto idoneo a giustificare il diniego anche in assenza di condanne penali o provvedimenti restrittivi. Il rapporto coniugale, quale legame stabile e particolarmente intenso, può assumere rilievo nella valutazione preventiva della sicurezza. Il radicamento familiare in Italia e la futura possibilità per i figli nati in Italia di acquistare autonomamente la cittadinanza al raggiungimento della maggiore età non incidono sulla legittimità del diniego. Il secondo motivo è stato respinto poiché, quando il diniego si fonda su informazioni riservate non ostensibili, non è concretamente configurabile un preavviso di rigetto che renda conoscibili in dettaglio gli elementi ostativi; in ogni caso, l'eventuale violazione formale non avrebbe determinato l'annullamento dell'atto. Il sindacato giurisdizionale resta estrinseco e riguarda l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la valutazione discrezionale dell'Amministrazione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per residenza è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e di alta amministrazione, subordinata a una valutazione dell'interesse pubblico, dell'integrazione e dell'affidabilità morale e civile del richiedente.
art. 6, lett. c), l. 91/1992
comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
La preclusione alla concessione della cittadinanza può fondarsi su esigenze preventive e su sospetti concreti derivanti da informazioni degli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato, senza necessità di un accertamento penale.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego non è configurabile, secondo il giudice, quando gli elementi ostativi sono coperti da riservatezza e non possono essere portati dettagliatamente a conoscenza dell'interessato; comunque, l'eventuale omissione non conduce all'annullamento se il contenuto riservato non sarebbe stato ostensibile.
art. 4, comma 2, l. 91/1992
L'acquisto della cittadinanza da parte dei figli nati in Italia al compimento della maggiore età costituisce un'autonoma fattispecie legale e non incide sulla distinta valutazione discrezionale relativa alla domanda del genitore.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata da remoto nell'ambito dell'udienza straordinaria per lo smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e il relativo diniego può essere giustificato da una valutazione prognostica sull'integrazione del richiedente e sull'assenza di rischi per l'ordine e la sicurezza nazionale.
- I motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica possono comprendere esigenze di prevenzione e sospetti concreti fondati su elementi acquisiti dagli organismi di intelligence, senza che sia necessaria una condanna penale o l'adozione di provvedimenti restrittivi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.
- Il rapporto coniugale con una persona segnalata per vicinanza ad ambienti terroristici può costituire elemento ostativo alla concessione della cittadinanza, in ragione della stabilità e intensità del legame familiare e della conseguente prossimità alle frequentazioni e ai contatti del coniuge.
- In presenza di informative riservate, il richiamo motivazionale alle risultanze non ostensibili può essere sufficiente, purché il giudice possa verificarne in sede processuale l'effettivo contenuto e la parte possa accedervi nel giudizio con le cautele necessarie a tutela della riservatezza.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni coperte da riservatezza, l'omissione del preavviso di rigetto non determina l'illegittimità dell'atto, poiché il contraddittorio procedimentale non può imporre la divulgazione di dati non ostensibili; la tutela difensiva è assicurata dall'acquisizione della documentazione in giudizio secondo modalità protette.
- Il sindacato del giudice sul diniego di cittadinanza per ragioni di sicurezza è estrinseco e riguarda l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la valutazione discrezionale dell'Amministrazione.
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