Cassazione Civile, Ordinanza n. 04978/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un socio di una società in nome collettivo, entrato nella compagine alcuni anni dopo la costituzione, aveva comunicato il recesso e domandato la liquidazione della propria partecipazione assumendo che la durata sociale, pur formalmente indicata nell’atto costitutivo, dovesse considerarsi sostanzialmente indeterminata perché fissata oltre la normale durata della vita umana. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo legittimo il recesso e liquidando la quota. La Corte d’appello aveva invece accolto il gravame della società, escludendo che la durata contrattuale potesse essere qualificata come indeterminata, poiché la scadenza prevista non era così lontana da risultare praticamente irraggiungibile rispetto alla speranza di vita dei soci. Con il ricorso per cassazione il socio deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 2285 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato un criterio troppo restrittivo e difforme dal parametro della normale durata della vita umana o della speranza di vita media; contestava quindi i criteri interpretativi usati dal giudice di merito per valutare la durata societaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto non fondata la censura, osservando che l’art. 2285 c.c. consente il recesso ad nutum nelle società di persone anche quando la durata pattuita ecceda la presumibile durata della vita dei soci, sicché la questione è essenzialmente interpretativa e rimessa alla valutazione del giudice di merito. Nel caso concreto la Corte d’appello aveva motivato in modo chiaro e coerente richiamando l’età dei soci al momento della costituzione e la concreta raggiungibilità della scadenza; il ricorso mirava in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e agli effetti ulteriori previsti sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2285 c.c.
Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci
Nelle società di persone il recesso ad nutum è ammesso non solo se la società è a tempo indeterminato, ma anche quando la durata pattuita ecceda la normale durata della vita umana o la presumibile speranza di vita del socio; la verifica della concreta indeterminabilità del termine è affidata alla valutazione del giudice di merito.
art. 2293 c.c.
La norma di recesso dettata per la società semplice è richiamata e resa applicabile alle società in nome collettivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo era formalmente prospettato come violazione di legge, ma la censura tendeva in realtà a rimettere in discussione apprezzamenti di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro di riferimento per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Nelle società di persone il termine di durata espressamente indicato nell’atto costitutivo può essere trattato come sostanzialmente indeterminato solo se, al momento della stipulazione, esso eccede in modo tale la normale durata della vita umana da rendere la scadenza praticamente non raggiungibile per i soci.
- La valutazione circa la concreta equiparabilità di una durata determinata a una durata indeterminata richiede un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti dei vizi consentiti, non attraverso una mera richiesta di nuova ponderazione delle circostanze.
- Il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, contesti in realtà i criteri fattuali adottati dal giudice di merito per interpretare la durata sociale è inammissibile quando non denunci specifici errori di diritto o di motivazione nei limiti consentiti.
- Il recesso ad nutum del socio nelle società di persone opera quando il vincolo sociale abbia durata indeterminata o sostanzialmente equivalente a tale, in funzione della particolare struttura personalistica del tipo sociale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04963/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04964/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04965/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04967/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04968/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04969/2024 del 26/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →