Cassazione Penale, Sentenza n. 20426/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge rispetto alla configurabilità del reato ex art. 18 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha interpretato la nozione di "promotore" in senso eccessivamente estensivo ricomprendendo anche chi abbia solo collaborato materialmente alla realizzazione della riunione, in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 11/1979; 2) violazione di legge con riferimento all'art. 703 c.p., per omissione della necessaria valutazione della sussistenza di un concreto pericolo per la pubblica incolumità relativamente all'accensione e al lancio di un fumogeno.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione conferma che la nozione di "promotore" ai sensi dell'art. 18 r.d. 773/1931 comprende anche chi collabora alla realizzazione pratica e al buon esito della manifestazione partecipando alla fase preparatoria, richiamando consolidata giurisprudenza; la sentenza della Corte costituzionale n. 11/1979 non contraddice tale nozione perché quella pronuncia censurava l'equiparazione automatica degli oratori ai promotori senza ulteriori elementi, mentre nel caso concreto risultavano riscontrati elementi concreti di organizzazione e cooperazione (megafono, striscioni, presa della parola). Sul secondo capo la Corte conferma che l'accensione e il lancio di un fumogeno a distanza ravvicinata in presenza di persone integra il reato di pericolo ex art. 703 c.p.: riscontri probatori (immagini e dichiarazioni del reporter) dimostrano la pericolosità concreta. Conseguenze pratiche: conferma della responsabilità e dei fatti già accertati in grado di merito (pena in primo grado: 20 giorni di arresto e euro 200 di ammenda), condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Sentenza depositata in data 23 marzo 2022.
Norme richiamate
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 18
La nozione di "promotore" comprende non solo chi progetta o indice la riunione, ma anche chi collabora concretamente alla realizzazione pratica e al buon esito della manifestazione partecipando alla fase preparatoria e svolgendo attività che favoriscono l'adunanza
Codice penale, art. 703
Norma che vieta accensioni ed esplosioni pericolose: si tratta di un reato di pericolo la cui consumazione richiede la possibilità concreta che l'accensione (e qui l'uso di un fumogeno) possa compromettere l'incolumità delle persone; l'accensione a distanza ravvicinata e il lancio verso persone integrano il reato
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173
Richiamata procedimentalmente per i limiti di motivazione del ricorso (esposizione nei limiti strettamente necessari)
Sentenza Corte Costituzionale n. 11/1979
La Consulta ha censurato l'equiparazione automatica degli oratori ai promotori senza ulteriori elementi probatori; tuttavia la Corte di Cassazione ha ritenuto che quella pronuncia non escluda l'applicazione della nozione estesa di "promotore" quando sussistano elementi concreti che mostrino l'effettiva attività organizzativa o di impulso
Massime di principio
- La qualifica di "promotore" di una riunione in luogo pubblico può ricadere anche su chi materialmente collabora all'organizzazione e al buon esito dell'evento, non solo sull'ideatore formale: va valutata la concretà attività svolta nella fase preparatoria e durante la manifestazione
- La mera presa della parola non è automaticamente sufficiente ad assimilare un oratore al promotore: serve valutare se il comportamento ha contribuito in modo reale a far nascere o a dirigere l'adunanza (megafono, striscioni, funzione di guida, contatti con gli organi di ordine pubblico, ecc.)
- L'art. 703 c.p. tutela contro condotte pericolose a carattere di rischio: l'accertamento della sussistenza del reato è rimesso alla valutazione concreta del pericolo (distanza, effetti del congegno, reazioni delle persone presenti, immagini e testimonianze)
- In Cassazione le critiche alla valutazione di fatto dei giudici di merito hanno scarse possibilità di successo: la Suprema Corte sindaca principalmente questioni di diritto e non riforma giudizi motivati basati su elementi probatori concreti, salvo vizi logico-giuridici evidenti
- Chi propone impugnazione deve articolare censure specifiche e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata: argomenti generici o puramente ricognitivi di fatto rischiano l'inammissibilità e l'addebito delle spese e sanzioni pecuniarie
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