Cassazione Penale, Sentenza n. 11083/2024 del 15/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Rinella era stato condannato per il reato di minaccia a pubblici ufficiali (art. 336 c.p.) per aver minacciato i militari intervenuti per l'arresto del figlio, al fine di impedirne gli atti d'ufficio. Ha impugnato la sentenza di appello denunciando: 1) violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. e carenza di motivazione rafforzata per non aver rinnovato l'esame del teste ritenuto decisivo (Alessandro De Fede) e per non aver confutato adeguatamente le ragioni dell'assoluzione di primo grado; 2) mancato riconoscimento della scriminante putativa (art. 393-bis c.p. in relazione all'art. 59, comma 4 c.p.), alla luce dell'assoluzione del figlio dall'evasione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e infondato: le parti avevano rinunciato in appello all'esame del teste De Fede, rendendo superflua la rinnovazione e impedendo di contestare la mancata riedizione; inoltre la Corte d'appello ha fornito motivazione sufficiente, mentre la sentenza di primo grado era solo assertiva. Sul secondo motivo, la Corte ha confermato che la scriminante putativa richiede l'allegazione di dati concreti che giustifichino l'errore sul fatto e una valutazione ex ante delle circostanze; tale onere non è stato assolto. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali nonché al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 336 cod. pen.
Riferito al reato di minaccia a pubblico ufficiale posto a fondamento dell'imputazione: la condotta materiale delle minacce è stata ritenuta provata.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Obbligo di rinnovazione dell'istruttoria per le prove dichiarative considerate decisive ai fini della riforma dell'assoluzione. Tuttavia, se le parti in appello hanno rinunciato alla rinnovazione, l'onere non opera e la nullità conseguente non può essere eccepita in cassazione.
art. 393-bis cod. pen.
Prevede la scriminante per reazione a atto arbitrario del pubblico ufficiale anche in forma putativa; la sua applicazione putativa richiede però l'allegazione di elementi concreti che giustifichino l'erroneo convincimento dell'agente circa l'esistenza dell'arbitrio.
art. 59, comma 4 cod. pen.
Consente l'applicazione in forma putativa delle cause di giustificazione; va interpretato insieme all'art. 393-bis imponendo l'onere di allegazione di dati di fatto concreti.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di condannare l'autore del ricorso inammissibile alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se in appello le parti rinunciano alla rinnovazione dell'istruttoria, il giudice d'appello non è obbligato a riesaminare i testimoni e la mancata rinnovazione non può poi essere fatta valere in cassazione.
- L'obbligo di motivazione rafforzata della sentenza di appello sussiste quando la sentenza di primo grado contiene un'esposizione argomentata che va specificamente confutata; manca quando la decisione di primo grado è meramente assertiva.
- La scriminante putativa (reattività ad atto arbitrario ritenuto tale per errore sul fatto) richiede che l'imputato alleghi circostanze fattuali concrete e verificabili che giustifichino il suo ragionevole convincimento; non è sufficiente un'affermazione soggettiva o il solo esito processuale relativo a terzi (es. assoluzione del figlio).
- Nelle impugnazioni in cassazione la genericità dei motivi e l'assenza dell'onere di allegazione di fatti concreti comportano inammissibilità o rigetto del ricorso e possono comportare condanne alle spese e beneficiari a favore della Cassa delle ammende.
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