Cassazione Penale, Sentenza n. 8961/2024 del 01/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per truffa aggravata. Denunciava la mancata notifica al proprio difensore del decreto di citazione a giudizio e della trasmissione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale, deducendo nullità di ordine generale a regime intermedio e violazioni degli artt. 24 e 111 Cost., nonché dell'art. 23-bis D.L. 137/2020 e dell'art. 601, comma 5, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: la nullità per mancata notifica del decreto di citazione a giudizio, essendo di ordine generale a regime intermedio, doveva essere eccepita dal difensore regolarmente citato con le conclusioni scritte in regime di trattazione cartolare, altrimenti si considera sanata. Quanto alle conclusioni del Procuratore Generale, esse si limitavano alla mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado prive di argomentazioni: la mancata trasmissione non integra automaticamente violazione del diritto di difesa nei giudizi disciplinati dall'art. 23-bis D.L. 137/2020, salvo dimostrazione di concreto pregiudizio alle ragioni della difesa, non allegato nel caso. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 601, comma 5, cod. proc. pen.
La nullità di ordine generale a regime intermedio, in regime di trattazione scritta, deve essere eccepita dal difensore regolarmente citato nelle conclusioni scritte; in mancanza, si considera sanata.
art. 180 cod. pen.
Norma citata dal ricorrente ma non specificamente applicata dalla Corte; la decisione si concentra sull'assenza di pregiudizio per la difesa e sulla necessità di eccepire tempestivamente le nullità.
art. 23-bis, decreto-legge n. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
Nel giudizio d'appello disciplinato da questo articolo la mancata trasmissione telematica delle conclusioni del pubblico ministero non comporta di per sé violazione del diritto di difesa: è necessario provare un concreto pregiudizio alle prerogative difensive, specialmente quando le conclusioni del PM non contengono argomentazioni nuove o complesse.
art. 24 Costituzione
Il diritto alla difesa non è ritenuto violato senza la dimostrazione di un concreto nocumento derivante dalla omissione notificativa; la Corte richiede la prova del pregiudizio.
art. 111 Costituzione
Riferimento al diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto che il giusto processo non sia stato compromesso in assenza di pregiudizio concreto derivante dalle violazioni denunciate.
Massime di principio
- In regime di trattazione scritta (art. 23-bis D.L. 137/2020) le nullità di ordine generale a regime intermedio devono essere eccepite tempestivamente dal difensore regolarmente citato con le conclusioni scritte; se non eccepite si intendono sanate.
- La mancata trasmissione telematica delle conclusioni del pubblico ministero non configura automaticamente violazione del diritto di difesa: è necessaria la prova di un concreto pregiudizio alle ragioni della difesa, soprattutto quando le conclusioni del PM non contengono argomentazioni nuove o complesse.
- Se vi sono più difensori e almeno uno è stato regolarmente informato, la mancata notifica ad altro difensore può essere considerata sanata salvo che non sia dimostrato un effettivo pregiudizio procedurale.
- In cassazione l'omessa allegazione del concreto nocumento rende inammissibile la doglianza che invoca violazioni procedurali formali; il rimedio richiede specificità nella prova del danno subito.
- Ricorrere senza aver eccepito tempestivamente nullità agli atti processuali e senza provare pregiudizio può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.
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