Sentenza n. 3107/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Como – sezione lavoro - nr. 127/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como – sezione lavoro – n. 127/2025, relativa al riconoscimento della carta docente e delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Como n. 127/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 31 marzo 2025. La pronuncia aveva accertato il diritto del professore alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per 500 euro ciascuno, oltre alle spese di lite liquidate in 1.100 euro, spese generali e accessori, con distrazione in favore della difensora antistataria. Nonostante la notifica del titolo, il Ministero non ha eseguito alcun pagamento, neppure parziale, né per la carta docente né per le spese legali. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'an o il quantum dei crediti e senza fornire indicazioni sull'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Como entro 90 giorni dalla notificazione, su istanza di parte, o dalla comunicazione amministrativa della decisione, riconoscendo le somme dovute per la carta docente e liquidando le spese legali in favore della difensora dichiaratasi antistataria. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza Brianza, attribuendogli un termine di 60 giorni dall'investitura diretta da parte del creditore, successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario potrà operare direttamente o tramite funzionario delegato e avvalersi delle strutture amministrative necessarie; non è dovuto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore della difensora antistataria.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte dell'Amministrazione deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza; nel caso concreto il termine risultava scaduto.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato ai fini del rimborso del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all'amministrazione, riconosce somme di denaro e l'amministrazione non adempie dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il creditore può ottenere la dichiarazione di inottemperanza mediante il giudizio di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'an e del quantum del credito, unitamente all'assenza di prova di pagamenti anche parziali, consente di ritenere accertata l'inerzia rispetto agli obblighi derivanti dal giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione integrale del giudicato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare, su istanza del creditore, in caso di perdurante inerzia.
- Il commissario ad acta non ha diritto a compenso quando l'attività di esecuzione demandatagli rientra nei suoi compiti istituzionali.
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