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Ordinanza

Ordinanza n. 1083/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del decreto emesso dal Questore di Alessandria n. 0001922, emesso in data 20.01.2026, con il quale è stata rigettata l’istanza di concessione di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202600620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Alessandria con cui è stata rigettata la sua istanza di concessione di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. In sede cautelare il TAR ha rilevato un vizio nella notificazione del ricorso: l'atto non è stato notificato all'amministrazione resistente presso l'Avvocatura dello Stato, che la difende ex lege e alla quale devono essere notificati gli atti diretti all'amministrazione.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento né la domanda cautelare. Ha disposto la rinnovazione della notificazione e l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., nella formulazione risultante dalla declaratoria di incostituzionalità richiamata dalla Corte costituzionale n. 148 del 2021. Al ricorrente è stato assegnato un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per notificare nuovamente il ricorso e un ulteriore termine, fino a dieci giorni prima della camera di consiglio, per depositare la prova della notificazione. La decisione sulla domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 giugno 2026. Le spese sono state rimesse all'esito della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    In caso di irregolarità della notificazione rilevata dal giudice, consente di disporre la rinnovazione della notificazione e di assegnare un termine perentorio per provvedervi, con successivo deposito della prova della notifica.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 2021

    Pronuncia richiamata quale riferimento per la formulazione applicabile dell'art. 44, comma 4, c.p.a.; il testo non esplicita ulteriori contenuti della declaratoria di incostituzionalità.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione statale è difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, gli atti processuali diretti all'amministrazione devono essere notificati presso l'Avvocatura competente.
  • La mancata notificazione del ricorso presso l'Avvocatura dello Stato, ove necessaria, impone al giudice di disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando un termine perentorio per l'adempimento e un successivo termine per il deposito della prova della notifica.
  • La domanda cautelare può essere rinviata alla camera di consiglio successiva quando il giudice deve previamente consentire la regolarizzazione della notificazione e l'integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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