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Sentenza

Sentenza n. 1310/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Tivoli – Sez. Lavoro n. 1452/2023 (causa n. 3452/2021 RG).

Giustizia amministrativa202503118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione lavoro, n. 1452/2023, relativa al pagamento della retribuzione professionale docenti per servizio a tempo determinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Tivoli, che aveva riconosciuto il suo diritto alla retribuzione professionale docenti per il servizio prestato a tempo determinato e quantificato il credito in euro 294,93. Ha chiesto inoltre la condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma e l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato. Nel corso del giudizio aveva domandato anche una consulenza tecnica d'ufficio contabile e l'acquisizione del fascicolo del precedente procedimento lavoristico. Il Ministero si è costituito, ma non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione della sentenza civile.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che l'ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva e consente soltanto di verificare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto del giudicato né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché la sentenza civile aveva definitivamente stabilito sia l'an sia il quantum della pretesa, sono state respinte le richieste di consulenza tecnica contabile e di acquisizione del fascicolo del giudizio lavoristico, ritenendosi sufficiente la produzione della sentenza. A fronte dell'allegazione dell'inadempimento, il Ministero non ha dimostrato l'avvenuta esecuzione del titolo; il TAR ha quindi condannato l'Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inadempimento, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per 90 giorni dopo la scadenza del termine assegnato. Non sono state applicate penalità di mora, ritenendone allo stato insussistenti i presupposti, ferma la possibilità di richiederle in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato

    La disposizione fonda l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarvisi.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice amministrativo, inclusa la possibilità di nominare un commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto del giudicato o compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Quando il giudicato civile ha definitivamente determinato sia l'an sia il quantum della pretesa nei confronti della pubblica amministrazione, nel giudizio di ottemperanza non è necessario né ammissibile procedere a una consulenza tecnica contabile o acquisire il fascicolo del giudizio presupposto, se la sentenza posta in esecuzione è sufficiente a definire l'obbligo amministrativo.
  • A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, spetta all'amministrazione debitrice fornire la prova o i chiarimenti relativi alla corretta esecuzione del giudicato; la mancata dimostrazione dell'adempimento giustifica la condanna a provvedere.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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