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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09524/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto parziale di un’istanza di rimborso relativa a un’ecotassa ritenuta versata in eccesso da una società che gestisce una centrale termoelettrica. L’amministrazione aveva compensato parte di quanto richiesto in rimborso con importi ritenuti dovuti sulla base di avvisi di pagamento riferiti ad annualità 2010-2014. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva riconosciuto il rimborso limitatamente alla maggiore ecotassa pretesa per il 2010, ritenendo decaduto l’Ufficio dall’azione di recupero per quella annualità. In appello, l’Agenzia aveva ottenuto l’accoglimento del proprio gravame, mentre quello della società era stato respinto. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, sostenendo che la CTR avesse qualificato come prescrizione, e non decadenza, il termine quinquennale dell’art. 15 del d.lgs. n. 504/1995, senza adeguata giustificazione; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello della contribuente, erroneamente ritenuti assorbiti; 3) ulteriore nullità per mancata esplicitazione delle ragioni del rigetto dell’appello della società; 4) violazione dell’art. 7 della L. n. 212/2000, assumendo che il giudice tributario non potesse integrare o correggere la motivazione dell’atto amministrativo; 5) violazione dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995, per la tardività dell’avviso di pagamento relativo al 2011, notificato oltre il termine quinquennale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica, non fosse apparente perché consentiva di comprendere l’iter logico-giuridico seguito: la CTR aveva infatti spiegato che il termine previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 504/1995 era considerato di prescrizione e che esso era stato interrotto da un atto di messa in mora notificato nel 2016. La Corte ha invece accolto il secondo motivo, ravvisando un’omessa pronuncia: la CTR, accogliendo l’appello dell’Ufficio, aveva dichiarato assorbiti i motivi dell’appello della società, ma le questioni dedotte dalla contribuente erano autonome rispetto a quelle decise in favore dell’Ufficio e non potevano dirsi implicitamente rigettate. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza è stata esaminata con riferimento alla motivazione apparente e all’omessa pronuncia.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato come parametro del requisito di motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione alla sufficienza della motivazione.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato quale norma sulla motivazione delle decisioni tributarie.

  • art. 111, comma 6 Cost.

    Usato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 504/1995

    La CTR lo ha interpretato come previsione di prescrizione quinquennale del potere impositivo, e non di decadenza; la Corte non ha censurato tale specifico passaggio nel merito, limitandosi a rilevare che la motivazione era comprensibile.

  • artt. 2943-2945 c.c.

    Richiamati come norme sull’interruzione della prescrizione, in relazione all’atto di messa in mora.

  • art. 2964 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, se il termine fosse di decadenza, non sarebbe suscettibile di interruzione.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato in collegamento con la messa in mora quale atto interruttivo.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che la CTR avesse omesso di pronunciare sui motivi autonomi di appello della società, erroneamente considerati assorbiti.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la pretesa possibilità del giudice di integrare o correggere la motivazione dell’atto tributario.

  • art. 17, comma 29, L. n. 449/1997

    Citato nei motivi di appello della società come norma asseritamente violata in relazione al provvedimento di rigetto parziale e agli avvisi di pagamento.

  • art. 19-bis TUA

    Citato nei motivi di appello della società in relazione alla notifica degli atti presupposti.

  • art. 23 d.lgs. n. 472/1997

    Citato per contestare il potere dell’Ufficio di compensare il credito chiesto a rimborso con gli avvisi di pagamento.

  • art. 17 L. n. 449/1997

    Citato nei motivi di appello della società, senza ulteriore elaborazione da parte della Corte.

  • DPR n. 46 del 2001

    Citato nei motivi di appello della società, senza ulteriore elaborazione da parte della Corte.

  • art. 253 d.lgs. n. 152/2006

    Citato nei motivi di appello della società, senza ulteriore elaborazione da parte della Corte.

  • d.lgs. n. 46 del 2014

    Citato nei motivi di appello della società, senza ulteriore elaborazione da parte della Corte.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che sia sintetica o concisa, purché renda percepibile la ratio decidendi.
  • Nel processo tributario l’omessa pronuncia ricorre anche quando il giudice dichiara assorbiti motivi di appello autonomi che non risultano logicamente incompatibili con la statuizione resa sulla domanda o sul motivo ritenuto assorbente.
  • L’assorbimento è correttamente configurabile solo quando la decisione sulla questione pregiudicante rende superflua o impossibile la decisione sulle altre questioni; in caso contrario, la mancata decisione integra una violazione dell’art. 112 c.p.c.
  • Ai fini della validità della decisione, è sufficiente che la sentenza indichi, sia pure succintamente, le ragioni della qualificazione del termine come prescrizionale e della sua interruzione mediante atto di messa in mora, purché il ragionamento sia controllabile.
  • La cassazione con rinvio è necessaria quando l’omessa pronuncia incide su motivi di appello non esaminati, dovendo il giudice del rinvio riesaminare le questioni rimaste inevase.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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