Sentenza n. 2540/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento della nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia – Settore Servizi – Ufficio Servizi Fiscali, a firma del Capo dell'Ufficio, avente ad oggetto “Cancellazione professionista dall'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità ex art. 35 D.Lgs. n. 241/1997”; degli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cancellazione dall’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cancellazione dall’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, disposta dall’Agenzia delle Entrate per la ritenuta perdita del requisito previsto dall’art. 8, comma 1, lett. c), d.m. n. 164/1999, consistente nel non aver commesso violazioni gravi e ripetute delle disposizioni contributive e tributarie. L’Amministrazione aveva ritenuto ostativo un debito erariale e contributivo complessivo di euro 393.586,43, risultante da più di venti cartelle esattoriali. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione delle garanzie partecipative e del giusto procedimento, degli artt. 1, comma 2-bis, 7, 8, 10 e 10-bis l. n. 241/1990 e dell’art. 25 d.m. n. 164/1999, nonché la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e proporzionalità, per l’omessa notifica di un verbale di contestazione e l’omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. Con il secondo motivo sono stati dedotti eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei presupposti, sostenendo che l’importo lordo del debito non rappresentasse l’effettiva esposizione debitoria, che una parte del debito fosse oggetto di contenzioso giudiziale, che altra parte fosse stata definita mediante rottamazione-ter e che dovessero essere considerati i pagamenti effettuati e le ulteriori vicende rilevanti ai fini della valutazione della gravità e della reiterazione delle violazioni. Il ricorrente ha inoltre contestato l’esistenza di un automatismo tra violazioni tributarie e perdita del requisito soggettivo.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i due motivi e ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di cancellazione. Ha ritenuto applicabile, anche alla contestazione di un requisito soggettivo, la disciplina dell’art. 25 d.m. n. 164/1999, che impone la redazione e notificazione di un processo verbale di contestazione, l’assegnazione di un termine per eliminare le irregolarità o presentare osservazioni e la successiva valutazione dell’Amministrazione. Secondo il Collegio, se il contraddittorio è previsto per le violazioni commesse nello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, esso deve essere riconosciuto a maggior ragione quando viene contestata l’assenza di un requisito soggettivo, anche in ragione della collocazione sistematica degli artt. 21 e 25 nel medesimo capo del decreto ministeriale. La natura vincolata del provvedimento non rende irrilevante la violazione delle garanzie partecipative, perché l’apporto dell’interessato era necessario per accertare e valutare fatti complessi: l’effettiva consistenza del debito, la pendenza di contestazioni giudiziali, i pagamenti effettuati e l’adesione a procedure di definizione agevolata. Il giudice ha escluso quindi un automatismo revocatorio fondato sulla mera esistenza di violazioni tributarie, rilevando che la formula normativa relativa alle violazioni gravi e ripetute richiede una ponderazione concreta delle circostanze fattuali. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. n. 241/1997
L’abilitazione al rilascio del visto di conformità costituisce il presupposto dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati.
art. 8, comma 1, lett. c), d.m. n. 164/1999
non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria
Il requisito soggettivo non opera in modo automatico sulla base della mera esistenza di debiti o violazioni, ma richiede la valutazione della gravità, reiterazione, natura ed entità delle violazioni.
art. 21 d.m. n. 164/1999
Disciplina gli adempimenti e i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati, inclusa l’autodichiarazione dei requisiti soggettivi.
art. 25, commi 2 e 3, d.m. n. 164/1999
Se a seguito dell'attività di cui al comma 1, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate riscontra violazioni alle disposizioni degli articoli da 21 a 23, redige processo verbale di constatazione da notificare al professionista.
Impone la contestazione mediante processo verbale, la notificazione al professionista, la concessione di un termine per osservazioni o regolarizzazione e la successiva valutazione dell’Amministrazione prima dell’adozione delle misure previste.
artt. 7, 8, 10 e 10-bis l. n. 241/1990
Le garanzie partecipative devono essere rispettate quando il contributo dell’interessato è utile all’accertamento e alla valutazione dei presupposti fattuali del provvedimento.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La natura vincolata dell’atto non esclude automaticamente l’annullabilità per violazione delle garanzie partecipative quando l’istruttoria sui presupposti di fatto richiede l’apporto dell’interessato.
Massime di principio
- Quando la perdita di un requisito soggettivo per l’esercizio di un’attività professionale dipende dalla valutazione della gravità, reiterazione, natura ed entità di violazioni tributarie o contributive, l’Amministrazione non può procedere sulla base di un automatismo fondato sul mero ammontare del debito, ma deve svolgere una concreta istruttoria sui fatti rilevanti.
- Il contraddittorio endoprocedimentale previsto per le irregolarità commesse nello svolgimento dell’attività professionale si applica, a maggior ragione, quando l’Amministrazione contesta l’assenza di un requisito soggettivo che condiziona l’abilitazione o l’iscrizione in un elenco professionale.
- La natura vincolata del provvedimento non esclude l’obbligo di partecipazione procedimentale quando l’apporto dell’interessato può incidere sull’accertamento dei presupposti di fatto, inclusi l’effettivo importo dovuto, i pagamenti, la definizione agevolata o la pendenza di controversie.
- L’omessa instaurazione del contraddittorio rende illegittimo il provvedimento di cancellazione quando impedisce al professionista di rappresentare circostanze idonee a incidere sulla valutazione della gravità e reiterazione delle violazioni contestate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1144/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1145/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1146/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1147/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1148/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1149/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →