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Sentenza

Sentenza n. 14913/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta ed erogata la “indennità supplementare mensile per operatore di Forze Speciali” ex art. 5, comma 6, d.P.R. n. 171 del 2007, per il periodo da novembre 2019 a dicembre 2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; e la condanna del Ministero della Difesa alla corresponsione dei relativi arretrati stipendiali.

Giustizia amministrativa202316979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego o mancato riconoscimento e pagamento dell’indennità supplementare mensile per operatore di Forze Speciali per il periodo novembre 2018-dicembre 2021

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto all’indennità supplementare mensile per operatore di Forze Speciali prevista dall’art. 6, comma 5, d.P.R. n. 171/2007, oltre alla condanna del Ministero della Difesa al pagamento degli arretrati, interessi e rivalutazione. Hanno sostenuto che l’equiparazione tra Rangers, Acquisitori di Obiettivi e Incursori, riconosciuta espressamente per il futuro dal d.P.R. n. 56/2022, dovesse operare anche per il periodo anteriore in ragione dell’assimilazione funzionale derivante dalle direttive del 2018 e del 2020. In subordine, hanno invocato i principi di eguaglianza e non discriminazione di cui agli artt. 3 e 36 Cost. Il ricorso è stato proposto con un unico atto da 114 militari. Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., profili di inammissibilità derivanti dalla mancanza dei presupposti del ricorso collettivo e dall’impossibilità di verificare la competenza territoriale per ciascuna posizione individuale. In particolare, il ricorso non indicava, per ogni ricorrente, la prova dell’appartenenza al reparto o comando indicato, l’inquadramento, la sede di assegnazione e gli altri elementi necessari a individuare la concreta posizione retributiva e processuale. Inoltre, il generico riferimento ai due reggimenti e al comando non consentiva di accertare la sede di servizio individuale, criterio rilevante ai fini della competenza territoriale del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito la spettanza dell’indennità. Ha ribadito che il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza, cumulativamente, dell’assenza di conflitto anche potenziale tra le posizioni dei ricorrenti e dell’identità delle rispettive situazioni sostanziali e processuali. Tale identità richiede domande omogenee, riferite ad atti o condotte aventi il medesimo contenuto e censurate con gli stessi motivi, nonché l’allegazione specifica dei fatti costitutivi della pretesa di ciascun ricorrente. Nel caso concreto, la mancata indicazione degli elementi individualizzanti ha reso indeterminate le posizioni dei militari e ha impedito di verificare l’omogeneità dei diritti retributivi azionati. L’omessa indicazione della sede di servizio ha inoltre impedito al TAR di verificare la propria competenza territoriale secondo l’art. 13, comma 2, c.p.a., che per le controversie relative ai dipendenti individua la competenza in base alla sede di servizio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per ragioni processuali, con condanna dei ricorrenti, in parti uguali, alla rifusione delle spese in favore del Ministero della Difesa, liquidate complessivamente in 4.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 5, d.P.R. n. 171/2007

    indennità supplementare mensile per operatore di Forze Speciali

    La norma è stata invocata dai ricorrenti quale base del diritto all’indennità, ma il TAR non ne ha esaminato l’applicabilità sostanziale perché ha definito il giudizio per inammissibilità del ricorso collettivo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di rilevare e sottoporre alle parti, nel corso della discussione orale, i possibili profili di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    È stato applicato nel senso che, per le controversie relative a dipendenti pubblici, la competenza territoriale deve essere verificata con riferimento alla sede di servizio del dipendente; la mancata indicazione della sede individuale ha impedito tale verifica.

  • artt. 3 e 36 Cost.

    Sono stati invocati dai ricorrenti a sostegno della pretesa estensione dell’indennità in base ai principi di eguaglianza, non discriminazione e adeguatezza della retribuzione, senza che il TAR esaminasse tali argomenti nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo collettivo è ammissibile soltanto quando ricorrano cumulativamente l’assenza di conflitto, anche potenziale, tra gli interessi dei ricorrenti e l’identità delle loro posizioni sostanziali e processuali.
  • L’identità delle posizioni richiesta per il ricorso collettivo presuppone che le domande abbiano il medesimo oggetto, che siano riferite ad atti o condotte aventi lo stesso contenuto e che siano sostenute dai medesimi motivi; la mera appartenenza a una categoria professionale o amministrativa non è sufficiente.
  • Chi propone un ricorso collettivo deve allegare, per ciascun ricorrente, gli elementi di fatto, i dati e i documenti necessari a dimostrare il titolo della pretesa, la legittimazione, l’interesse concreto e l’omogeneità della posizione individuale.
  • L’attenuazione del principio dispositivo nel processo amministrativo non elimina l’onere dei ricorrenti di allegare in modo specifico e preciso i fatti costitutivi della domanda e di fornire gli elementi necessari al controllo giudiziale delle singole posizioni.
  • Quando la competenza territoriale dipende dalla sede di servizio del dipendente pubblico, il ricorso collettivo deve indicare la sede individuale di ciascun ricorrente; l’omissione impedisce la verifica della competenza e determina l’inammissibilità del ricorso collettivo nel suo complesso.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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