Cassazione Civile, Ordinanza n. 09876/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di sette avvisi di addebito relativi a contributi INPS, che la società sosteneva di non aver mai ricevuto. Secondo la ricorrente, la conoscenza di tali atti sarebbe avvenuta solo successivamente, a seguito dell'estratto di ruolo richiesto dopo un pignoramento presso terzi eseguito dall'agente della riscossione. In primo grado e in appello l'opposizione era stata respinta, poiché i giudici di merito avevano ritenuto provata la regolare notificazione degli avvisi via PEC. In cassazione la società deduceva quattro motivi: (1) nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra alcuni avvisi di addebito e i referti di notifica prodotti; (2) e (3) violazione di legge e nullità per asserita invalidità delle notifiche via PEC, provenienti da indirizzo non inserito in pubblici elenchi e non conforme alla disciplina richiamata; (4) violazione di legge in tema di decadenza del potere impositivo e di riscossione, assumendo che per due avvisi non fosse provata la notifica e che quindi l'ente fosse decaduto. Gli intimati resistevano con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione fattuale riservate al giudice di merito, con critica motivazionale comunque preclusa dalla doppia conforme. Ha giudicato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva accertato in fatto la rituale notificazione via PEC degli avvisi alla casella della società, senza contestazione specifica dell'avvenuta ricezione e con conseguente presunzione di conoscenza e raggiungimento dello scopo della notifica; la ricorrente, invece, chiedeva una nuova valutazione del fatto. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: accertata la valida notifica degli avvisi di addebito, l'eccezione di decadenza andava proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica degli stessi. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'INPS, ha compensato o escluso le spese verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ritenendo la notifica a quest'ultima meramente di litis denuntiatio, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è inammissibile quando la censura, in realtà, mira a rimettere in discussione l'accertamento in fatto sulla regolarità della notifica.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura motivazionale è preclusa nel caso di doppia conforme di merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erronea ripartizione dell'onere della prova sulla validità della notifica.
art. 3-bis l. n. 53/1994
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione via PEC.
art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973
Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla notificazione degli atti della riscossione.
art. 57-bis d.lgs. n. 82/2005
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa nullità delle notifiche telematiche.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In presenza di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. S.U. n. 7514 del 2022
Richiamata per affermare che nei confronti dell'agente della riscossione la notifica dell'impugnazione vale come mera litis denuntiatio.
Massime di principio
- La contestazione della notifica di un atto impositivo deve confrontarsi con l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito; in sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze documentali.
- La consegna di un atto nella casella PEC del destinatario, se non specificamente contestata quanto alla ricezione, è idonea a determinare la conoscenza legale dell'atto e il raggiungimento dello scopo della notificazione.
- Quando la notificazione dell'atto impositivo è ritenuta valida, le eccezioni che presuppongono la mancata notifica o la tardiva attivazione del potere impositivo/riscossivo devono essere dedotte nel termine decorrente dalla notifica stessa; la censura che ignori tale ratio è inammissibile.
- Il motivo di ricorso che formalmente invochi nullità o violazione di legge è inammissibile se, sostanzialmente, mira soltanto a ottenere un riesame del merito probatorio.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione non è deducibile nei limiti ordinari del controllo di legittimità.
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