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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13723/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso IRPEF relativa all'imposizione su un'indennità di fine rapporto percepita nell'anno 1988. Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda, sostenendo che l'imposta era stata calcolata senza tener conto della detrazione prevista dall'art. 17, comma 1, del TUIR e della normativa di settore. Dopo un precedente giudizio di rinvio, la C.T.R. aveva confermato il riconoscimento degli interessi al saggio legale e della rivalutazione monetaria, rigettando le ulteriori pretese dei ricorrenti con una motivazione ritenuta apodittica, fondata sul generico richiamo a 'elementi estranei al giudizio'. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 4, c.p.c., poiché la C.T.R. non avrebbe spiegato perché non applicare il saggio di interesse invocato in base all'art. 7 della l. n. 482/1985; 2) violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e del principio di soccombenza, per avere la sentenza posto a loro carico anche le spese dei gradi di appello e di rinvio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, qualificando la motivazione della sentenza impugnata come apparente: i giudici di rinvio, pur essendo stati investiti della specifica censura sulla misura del saggio degli interessi, non hanno affrontato realmente il tema e si sono limitati a un riferimento generico e non esplicativo a 'elementi estranei al giudizio', rendendo incomprensibile il percorso logico decisorio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Ne è seguita la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    richiamato dal contribuente come base della pretesa di detrazione nella liquidazione dell'IRPEF sull'indennità di fine rapporto

  • art. 38 d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 602

    richiamato dalla C.T.R. per affermare la tardività dell'istanza di rimborso, in una precedente fase poi annullata per giudicato interno

  • art. 132, comma quarto, c.p.c.

    la mancata reale esplicazione del percorso logico seguito dal giudice integra motivazione apparente e determina nullità della sentenza

  • art. 7 della l. 26 settembre 1985, n. 482

    invocato dai ricorrenti come norma speciale da cui desumere il saggio di interesse applicabile al rimborso

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in tema di regolazione delle spese del giudizio tributario secondo il criterio della soccombenza

Massime di principio

  • Ricorre la motivazione apparente, con conseguente nullità della sentenza, quando le ragioni formalmente esposte non consentono di ricostruire il fondamento effettivo della decisione e il giudice si limita a formule generiche o apodittiche non riferibili alla questione decisa.
  • Il giudice del rinvio deve esaminare specificamente il tema devolutogli e non può eluderlo con richiami indeterminati a elementi estranei al giudizio; in difetto, la decisione è censurabile per vizio di motivazione.
  • Quando il motivo accolto investe il nucleo della decisione e incide sulla regolazione delle spese, l'esame delle ulteriori censure può restare assorbito.
  • Nel processo tributario, la statuizione sulle spese segue la soccombenza e, in caso di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio deve provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, se così disposto dalla Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRimborsi
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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