Cassazione Civile, Ordinanza n. 21359/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Il cliente aveva convenuto il proprio difensore davanti al Tribunale di Milano deducendone l'inadempimento o l'inesatto adempimento del mandato professionale. Gli addebiti riguardavano, in sintesi, l'errata individuazione del soggetto legittimato passivo nell'azione relativa alla risoluzione per inadempimento di un preliminare di compravendita immobiliare, nonché l'insufficiente o inesatta allegazione dei fatti costitutivi e degli elementi probatori a sostegno della domanda di pagamento della penale e dell'indennità per occupazione dell'immobile. Il cliente chiedeva la restituzione dell'acconto versato al professionista e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione confermando il rigetto della domanda risarcitoria; con il ricorso per cassazione il cliente deduceva: violazione degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. per l'erronea applicazione del criterio di diligenza professionale e della limitazione di responsabilità; violazione dell'art. 116 c.p.c. e delle norme sulla diligenza per avere la Corte ricostruito i fatti in modo non aderente alla realtà; violazione dell'art. 1362 c.c. per avere escluso che dal contratto preliminare emergesse la prova dell'occupazione dell'immobile da parte dei promissari acquirenti; violazione degli artt. 1218, 1453 e 2697 c.c. per non avere attribuito al professionista l'onere della prova liberatoria rispetto all'inadempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non confrontato con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non negava in astratto la correttezza della scelta del convenuto, ma la considerava semplicemente opinabile ai fini dell'esclusione della negligenza dell'avvocato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste di violazione di legge e del parametro valutativo delle prove, mirava in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e della ricostruzione probatoria, attività preclusa in sede di legittimità. Ha poi dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo, poiché la mancata configurabilità della negligenza professionale, desunta dal giudizio di fatto delle corti di merito, rendeva irrilevanti le ulteriori doglianze sulla prova del merito della pretesa originaria e sull'onere probatorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La Corte ribadisce che le censure sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione dei fatti non possono essere veicolate come violazione di legge, ma soltanto nei ristretti limiti del vizio motivazionale deducibile ai sensi del n. 5, oggi fortemente ridimensionato.
art. 116 c.p.c.
La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi non soggetti a tale regime o viceversa utilizza prove al di fuori delle regole legali; non è invece consentito censurare il diverso peso attribuito alle prove di parte.
art. 1176, secondo comma, c.c.
Il ricorrente lo invoca come parametro di diligenza del professionista, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la doglianza è dichiarata inammissibile.
art. 2236 c.c.
È richiamato dal ricorrente per contestare la limitazione della responsabilità professionale; la Corte non sviluppa una regola di diritto sul punto perché respinge il motivo per difetto di confronto con la ratio decidendi.
art. 1362 c.c.
primo comma; secondo comma
È invocato per sostenere che il contratto preliminare consentisse di desumere l'occupazione dell'immobile; la Corte non esamina nel merito la clausola, perché la doglianza resta assorbita e comunque attinente al merito.
art. 1218 c.c.
È richiamato dal ricorrente per affermare che l'onere della prova liberatoria grava sul debitore/professionista; la Corte non si pronuncia nel merito perché il motivo è assorbito.
art. 1453 c.c.
È richiamato nel quadro della pretesa di responsabilità per inadempimento, senza una specifica interpretazione della Corte.
art. 2697 c.c.
È invocato per sostenere il riparto dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale; la Corte non affronta il merito della ripartizione, perché le censure risultano assorbite.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura deve misurarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo attacca una questione diversa o già coperta da giudicato, è inammissibile.
- La deduzione della violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento o utilizzi prove non introdotte dalle parti in modo officioso; non è consentito trasformarla in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.
- La Corte di cassazione non può essere investita di un nuovo esame del merito sotto il pretesto di violazione di legge o di errata valutazione delle prove.
- Se la decisione di merito esclude, con giudizio di fatto, la negligenza del professionista, le doglianze ulteriori che presuppongono l'accoglimento della pretesa originaria o una diversa ricostruzione probatoria restano assorbite.
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