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Sentenza

Sentenza n. 3600/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1.- della nota prot. 754 del 22.01.2026 con la quale il Sindaco del Comune di Ceppaloni, anche in qualità di Resp. del Settore Tecnico, in riscontro alla istanza consortile del 22.12.2025 (prot. n. 13051) ha: 1.a.- asseritamente sostenuto inadempienze contrattuali da parte della CONSOP, emerse “a seguito della presa di possesso dell’area cimiteriale”; 1.b.- dichiarato il CONSOP priva di interesse a conoscere atti, procedimenti e attività posti in essere dall’Amministrazione successivamente alla messa in esecuzione dell’ordinanza sindacale n. 5 del 07.12.2023; 1.c.- opposto che il CONSOP non sarebbe legittimata a porre in essere un non meglio imprecisato procedimento amministrativo; 1.d.- ha negato l’accesso alla documentazione richiesta; 2.- per quanto occorre e possa del silenzio- inadempimento/rifiuto serbato dal Comune di Ceppaloni in relazione alla istanza consortile del 22.12.2025 (prot. n. 13051) in merito: 2.a.- alla variante in riduzione delle opere effettivamente realizzate nell’ambito della concessione di ampliamento del cimitero di San Giovanni; 2.b. - per quanto occorre e possa della mancata conclusione del procedimento in ordine al collaudo al collaudo tecnico-amministrativo; 2.c.- per quanto occorre e possa del rifiuto in ordine al riequilibrio economico-finanziario e remunerazione del concessionario; 2.d.- per quanto occorre e possa silenzio/rigetto inadempimento rispetto alle richieste istruttorie e agli adempimenti amministrativi, già più volte sollecitati con PEC del 02.05.2025, 26.06.2025, 13.09.2025 e 13.10.2025, per la formalizzazione della variante riduttiva e la prosecuzione del procedimento di collaudo; 2.e.- della violazione della partecipazione procedimentale e contrattuale in relazione alla consegna delle opere realizzate in contraddittorio e dell’illegittimo comportamento della P.A., NONCHE’ PER L’ANNULLAMENTO: 3.- del diniego espresso di accesso documentale e civico generalizzato contenuto nella nota comunale prot. 754 del 22.01.2026, firmata dal RUP, comunicata al CONSOP e oggetto di riscontro/contestazione difensiva del 22/01/2026 acquisita al protocollo comunale al n. 759; E PER L’ACCESSO ALLA 3.a.- documentazione richiesta con nota acquisita al protocollo comunale n. 13051/2025 relativa alla cessione delle cappelle realizzate (Cappelle n° 13; Colombaie n° 265; Ossario n° 84), alla loro assegnazione e/o altra modalità di cessione/concessione delle medesime; 3.b.- documentazione relativa agli atti e provvedimenti adottati in relazione alla riacquisizione, gestione e successiva destinazione dell’area cimiteriale in questione, nonché gli atti istruttori a ciò connessi con la precisa indicazione anche del collaudo e delle varianti in riduzione se adottati; 3.c.- al collaudo tecnico-amministrativo, se esistente sulle opere realizzate dalla CONSOP; 3.d.- agli atti di cessione/vendita e concessione a terzi delle cappelle/manufatti; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E PER LA DECLARATORIA 4.- dell’illegittimità della nota prot. 754 del 22.01.2026; 5.- dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Ceppaloni in merito alla variante in riduzione delle opere effettivamente realizzate nell’ambito della concessione di ampliamento del cimitero di San Giovanni; 6.- dell’illegittimità della mancata conclusione del procedimento in ordine al collaudo tecnico-amministrativo; 7.- del diritto della ricorrente al riequilibrio economico-finanziario e remunerazione del concessionario; 8.- dell’illegittimità del silenzio/rigetto inadempimento rispetto alle richieste istruttorie e agli adempimenti amministrativi, sollecitati per la formalizzazione della variante riduttiva e la prosecuzione del procedimento di collaudo; 9.- dell’illegittimo comportamento tenuto dalla P.A. in relazione alla partecipazione procedimentale e contrattuale in relazione alla consegna delle opere realizzate; 10.- dell’utilità ugualmente conseguita dalla P.A. grazie alle opere realizzate dalla CONSOP anche in relazione alla cessione/vendita e concessione a terzi delle cappelle/manufatti dal 2024; 11.- della violazione degli artt. 22 e ss della Legge 241/1990 e s.m.i nonché del DPR n. 184/2006 del D.lgs n. 33/13 Disciplinare in materia di Accesso civico e Accesso Documentale approvato con Decreto del Direttore Generale prot. n. 45738 del 30.12.2021; 12.- della violazione della L. 31 dicembre 2009, n. 196, del D.Lgs. 118/2011, del D.Lgs. n. 163/2006, D.lgs. n. 50/2016, D.Lgs. n. 36/2023; 13.- del diritto della ricorrente alla partecipazione amministrativa ed al contraddittorio; 14.- del diritto della ricorrente al riequilibrio finanziario; 15.- del diritto della ricorrente all’accesso documentale e ad all’ostensione della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202601504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenza non definitivaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso documentale e civico generalizzato contenuto nella nota comunale del 22 gennaio 2026, nonché, per la parte residua, asserito silenzio-inadempimento su richieste relative a variante, collaudo e riequilibrio economico-finanziario

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il consorzio, già concessionario della progettazione, costruzione e gestione delle opere di ampliamento del cimitero della frazione San Giovanni, ha impugnato la nota comunale con cui erano state respinte le richieste relative alla formalizzazione di una variante riduttiva, al collaudo tecnico-amministrativo, al riequilibrio economico-finanziario e all’ostensione di documenti concernenti la cessione e l’assegnazione di cappelle, colombari e ossari. Ha inoltre dedotto l’illegittimità del silenzio-inadempimento e del diniego di accesso documentale e civico generalizzato, invocando la violazione della legge n. 241/1990, del d.lgs. n. 33/2013, dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e partecipazione, nonché eccesso di potere e sviamento. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione sulle questioni attinenti alla fase esecutiva della concessione, il divieto di cumulo di azioni, l’ampliamento in giudizio dell’oggetto dell’istanza ostensiva, la carenza di interesse qualificato, la genericità della richiesta e l’assenza dei presupposti dell’accesso civico generalizzato. Il Collegio ha deciso esclusivamente la domanda di accesso ex art. 116 c.p.a., rinviando la trattazione delle domande di annullamento e di accertamento del silenzio.

La decisione

La domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. è stata dichiarata in parte inammissibile e in parte respinta. È stata dichiarata inammissibile nella parte in cui il ricorrente ha chiesto documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell’istanza amministrativa del 22 dicembre 2025: in sede giudiziale non è consentito ampliare il perimetro oggettivo dell’istanza ostensiva. Quanto ai documenti originariamente richiesti, relativi alla cessione, assegnazione o concessione delle cappelle, dei colombari e degli ossari, la domanda è stata respinta perché il consorzio non ha dimostrato un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti. La mera qualità di ex concessionario e le contestazioni riguardanti la precedente concessione non sono state ritenute sufficienti a collegare la documentazione, riferita ad attività eventualmente svolte dal Comune dopo la scadenza della concessione e l’acquisizione dell’area, a una posizione giuridica tutelabile. Il giudice ha inoltre ritenuto l’istanza generica e indeterminata, poiché riferita a documenti non individuati con sufficiente precisione e potenzialmente implicante un’attività di ricerca ed elaborazione da parte dell’amministrazione. L’accesso civico generalizzato è stato escluso perché la richiesta era dichiaratamente finalizzata alla tutela di un interesse individuale patrimoniale e personale, incompatibile con la funzione di trasparenza e controllo diffuso propria dell’istituto. È stato quindi ritenuto legittimo il diniego contenuto nella nota comunale limitatamente all’accesso. La decisione non ha definito le domande relative all’annullamento della nota per la parte diversa dal diniego di accesso e all’accertamento del silenzio-inadempimento: il rito è stato convertito in ordinario e gli atti sono stati rimessi al Presidente di Sezione per la fissazione dell’udienza. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    L'accesso agli atti amministrativi [...] è consentito a tutti i soggetti privati [...] che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

    L’accesso documentale richiede la titolarità di una posizione giuridicamente tutelata e un collegamento diretto, concreto e attuale con i documenti richiesti; non basta la mera qualità di ex concessionario né un interesse esplorativo o genericamente economico.

  • art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990

    Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

    L’accesso riguarda documenti amministrativi esistenti e individuabili, non informazioni da ricostruire o elaborare.

  • art. 25, comma 2, l. 241/1990

    La motivazione dell’istanza consente di verificare l’astratta inerenza dei documenti alla posizione soggettiva dell’istante; l’amministrazione non può invece subordinare l’accesso alla valutazione della proponibilità o ammissibilità di eventuali azioni giudiziarie.

  • art. 5 d.lgs. 33/2013

    L’accesso civico generalizzato è diretto a favorire trasparenza e controllo diffuso sull’attività amministrativa e non può essere utilizzato quando la richiesta sia esclusivamente strumentale alla tutela di un interesse individuale patrimoniale o personale.

  • art. 116 c.p.a.

    Il giudizio in materia di accesso deve restare circoscritto all’istanza amministrativa originaria; l’ampliamento in giudizio dell’oggetto dei documenti richiesti è inammissibile.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Nel giudizio in materia di accesso si applica il dimezzamento dei termini processuali.

  • art. 117 c.p.a.

    La domanda concernente il silenzio-inadempimento, non definita con la pronuncia sull’accesso, è stata convertita in rito ordinario per la prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio ex art. 116 c.p.a. il ricorrente non può ampliare l’oggetto della domanda ostensiva rispetto ai documenti individuati nell’istanza presentata all’amministrazione; le richieste ulteriori sono inammissibili.
  • L’accesso documentale presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti; la sola qualità di ex concessionario e il generico interesse alla verifica dell’operato amministrativo non sono sufficienti.
  • L’istanza di accesso deve riferirsi a documenti esistenti e sufficientemente determinati; l’amministrazione non è tenuta a svolgere attività di indagine, ricerca complessa, elaborazione o ricostruzione dei dati richiesti.
  • Non è ammissibile un’istanza di accesso documentale diretta a un controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione o alla verifica esplorativa di eventuali future lesioni della sfera giuridica del richiedente.
  • L’accesso civico generalizzato non può essere utilizzato quando la richiesta sia esclusivamente finalizzata alla tutela di un interesse individuale patrimoniale o personale, estraneo alle finalità di trasparenza e controllo diffuso dell’istituto.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

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