Sentenza n. 1166/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Bologna che ha dichiarato irricevibile l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato nel 2021 e successivamente rinnovato in forza di una pronuncia del Tribunale di Bologna, ha chiesto la conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura ha dichiarato irricevibile l’istanza, ritenendo non convertibile il permesso per cure mediche ai sensi dell’art. 7, comma 3.2, del d.l. n. 50 del 2023. Il ricorrente ha sostenuto che la disciplina transitoria dell’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20 del 2023 avrebbe mantenuto applicabile l’intero regime previgente, compresa la possibilità di conversione, poiché la domanda originaria di rilascio o rinnovo del permesso per cure mediche sarebbe stata presentata prima dell’entrata in vigore del cosiddetto Decreto Cutro. Ha richiamato, a sostegno, la sentenza del Consiglio di Stato n. 9360/2025. Il TAR ha ritenuto decisivo che la domanda di rinnovo fosse stata presentata il 1° giugno 2023, dopo l’entrata in vigore della novella, e che il titolo del quale era stata chiesta la conversione fosse stato rilasciato soltanto il 29 aprile 2025, in esecuzione di una sentenza, con scadenza il 7 marzo 2026. Ha quindi rilevato che non si trattava della conversione del titolo posseduto al momento dell’entrata in vigore del Decreto Cutro, bensì di un titolo successivo fondato su un’istanza anch’essa successiva alla novella. Il giudice ha inoltre osservato che la documentazione prodotta non dimostrava il possesso dei requisiti economici per la conversione, poiché la certificazione unica relativa ai redditi 2025 attestava un reddito imponibile di 5.639,16 euro, inferiore all’importo dell’assegno sociale, pari a 7.101,12 euro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha escluso l’applicabilità della disciplina transitoria invocata dal ricorrente, perché sia la domanda di rinnovo sia il titolo di soggiorno oggetto della richiesta di conversione erano successivi all’entrata in vigore della novella che preclude la conversione del permesso per cure mediche in permesso per lavoro subordinato. Il giudice ha inoltre rilevato che la documentazione non dimostrava il possesso dei requisiti reddituali necessari. Pur precisando che l’accertamento dei requisiti spetta all’Amministrazione e che il giudice non può sostituirsi ad essa nell’esercizio di un potere non ancora esercitato, il TAR ha ritenuto che la carenza reddituale emergente dagli atti ponesse in dubbio lo stesso interesse a ricorrere. Ha aggiunto che il titolo posseduto non impediva al ricorrente di continuare a svolgere attività lavorativa. Le spese sono state compensate in ragione della natura interpretativa della questione principale.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 19, comma 2, lettera d-bis, d.lgs. 286/1998
ha riconosciuto al sig. -OMISSIS- un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell’art. 19 c. 2 lettera d) bis TUIMM
La disposizione costituisce la base del permesso di soggiorno per cure mediche originariamente riconosciuto al ricorrente.
art. 7, comma 2, d.l. 20/2023
data la norma transitoria di cui all’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20 del 2023
La disciplina transitoria non si applica quando la domanda di rinnovo e il titolo oggetto della conversione sono successivi all’entrata in vigore della novella.
art. 7, comma 3.2, d.l. 50/2023
è stata rigettata escludendo la convertibilità del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell’art. 7 comma 3.2 del d.l. n. 50 del 2023
La disposizione è stata applicata nel senso di escludere la conversione del permesso per cure mediche in permesso per lavoro subordinato per i titoli non ricadenti nella disciplina transitoria.
Massime di principio
- La disciplina transitoria che conserva il regime previgente sulla convertibilità del permesso di soggiorno per cure mediche non si applica quando la domanda di rinnovo del titolo sia stata presentata dopo l’entrata in vigore della novella e il permesso oggetto della conversione sia stato rilasciato successivamente a tale data, anche se in esecuzione di una pronuncia giudiziaria.
- Ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria, è decisivo verificare se la conversione riguardi il titolo di soggiorno posseduto al momento dell’entrata in vigore della novella oppure un titolo successivamente rilasciato sulla base di una domanda di rinnovo posteriore.
- Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’Amministrazione nell’accertamento dei requisiti per la conversione del permesso di soggiorno quando tale potere non sia stato ancora compiutamente esercitato; tuttavia, può considerare la documentazione prodotta per valutare la consistenza dell’interesse a ricorrere.
- La carenza reddituale risultante dagli atti può porre in dubbio l’interesse concreto e attuale a ottenere la conversione del titolo di soggiorno, soprattutto quando il titolo già posseduto non impedisca lo svolgimento di attività lavorativa.
- La conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro subordinato non è ammessa quando il titolo e la relativa domanda di rinnovo non rientrano nell’ambito temporale della disciplina transitoria applicabile.
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