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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12793/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso articolava due motivi. Primo: censura sulla corretta determinazione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p., sostenendo che la recidiva reiterata non poteva allungare il termine di prescrizione perché nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva assolto l'imputata e non aveva applicato la recidiva (richiamo al precedente Sez. U., Schettino). Ne conseguiva che il reato del 19/03/2011 sarebbe dovuto risultare prescritto il 19/09/2018. Secondo: censura sulla valutazione delle prove (art. 197, comma 1, lett. d) e art. 603 c.p.p.), lamentando la riforma operata in appello basandosi sulla sola deposizione del teste Di Ronco (riconoscimento tramite filmati), senza riesaminare le altre testimoni; inoltre deduceva l'incompatibilità o quantomeno la minor attendibilità del teste Di Ronco perché ausiliario del P.M. nelle indagini, richiedendo maggior onere motivazionale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Primo motivo rigettato: la Corte ha ritenuto che, poiché la sentenza di secondo grado è stata pronunciata in seguito ad appello del Pubblico Ministero avverso l'assoluzione, l'appello ha effetto pienamente devolutivo e il giudice d'appello poteva riesaminare la recidiva; la recidiva incide sul termine di prescrizione anche se ritenuta equivalente o subvalente rispetto a circostanze attenuanti; la recidiva non è esclusa ai fini della prescrizione a meno che non sia fuori dal thema decidendum (es. quando il P.M. non impugna la pronuncia che l'ha esclusa). Secondo motivo rigettato: il riesame da parte del giudice d'appello è conforme alla giurisprudenza CEDU e di legittimità: è sufficiente rinnovare in appello soltanto le testimonianze decisive che erano state erroneamente valutate in primo grado; nel caso concreto la Corte territoriale ha limitato la rinnovazione al solo teste Di Ronco, poiché le altre deposizioni non erano state diversamente valutate. Inoltre non sussisteva incompatibilità del Di Ronco a testimoniare: l'art. 197, lett. d) non impedisce la testimonianza degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria per l'attività svolta nelle indagini; la Corte ha motivato l'attendibilità del teste. Conseguentemente il ricorso è rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen. (prescrizione)

    La durata del termine di prescrizione può essere determinata anche tenendo conto della recidiva contestata in precedenza quando, per effetto dell'appello del pubblico ministero, la recidiva rientri nel thema decidendum dell'appello; la recidiva incide sul termine anche se ritenuta equivalente o subvalente rispetto ad attenuanti

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione)

    Norme che disciplinano i motivi di impugnazione in Cassazione relativi a violazione di norme sostanziali e vizi di motivazione; utilizzate per inquadrare le doglianze della ricorrente

  • art. 597 c.p.p. (effetti dell'appello)

    art. 597, comma 3 (divieto di reformatio in peius)

    L'appello del pubblico ministero contro l'assoluzione ha effetto pienamente devolutivo salvo limiti derivanti dal divieto di reformatio in peius; se il P.M. non impugna la decisione su un punto (es. esclusione della recidiva) il giudice d'appello non può applicarlo in senso peggiorativo per l'imputato

  • art. 197, comma 1, lett. d) c.p.p. (incompatibilità a testimoniare)

    La norma esclude la testimonianza di ausiliari del giudice, ma non impedisce agli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria di testimoniare circa l'attività svolta nelle indagini preliminari; l'incompatibilità va valutata distintamente per l'ausiliario tecnico di cancelleria e per gli operatori di polizia giudiziaria

  • art. 603, comma 3-bis c.p.p. (riepilogo prove? normativa citata in motivazione)

    Riferimento alle garanzie procedurali sul riesame delle prove in sede d'appello; implicita applicazione del principio che solo le deposizioni decisive e erroneamente valutate devono essere rinnovate

  • art. 616, comma 1 c.p.p. (spese processuali)

    In caso di rigetto del ricorso in Cassazione la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali

  • Sez. U., Sent. n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)

    Principio che l'appello del P.M. contro l'assoluzione ha effetto pienamente devolutivo e attribuisce al giudice d'appello ampi poteri decisori previste dall'art. 597 c.p.p.

  • Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016 (Dasgupta)

    Principio derivato dalla giurisprudenza CEDU: in caso di riforma di un'assoluzione è di regola necessaria la rinnovazione delle testimonianze decisive per rispettare le garanzie del contraddittorio e della valutazione diretta

  • Sez. U., n. 14800 del 21/12/2017 (Troise)

    Il giudice d'appello deve rinnovare in appello le testimonianze che siano state oggetto di erronea valutazione in primo grado e che risultino decisive per la scelta tra proscioglimento e condanna; non è richiesta la rinnovazione di tutte le prove dichiarative

  • Sez. U., n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino)

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere che serve l'applicazione effettiva della recidiva per incidere sulla prescrizione; la Corte ha chiarito nel caso concreto che la recidiva può incidere sulla prescrizione anche se era stata solo contestata e, nel contesto di appello del P.M., rientra nel thema decidendum

Massime di principio

  • Se il Pubblico Ministero impugna una sentenza di assoluzione, l'appello ha effetto pienamente devolutivo: il giudice d'appello può riesaminare la recidiva e altre questioni anche se il giudice di primo grado non le ha applicate.
  • La recidiva contestata può influire sul calcolo della prescrizione anche quando venga poi ritenuta equivalente o subvalente rispetto ad attenuanti; la recidiva non incide solo quando esce dal thema decidendum (es. non impugnata dal P.M.).
  • In caso di riforma di una assoluzione, il giudice d'appello deve rinnovare in istruttoria solo le testimonianze che sono state erroneamente valutate in primo grado e risultano decisive per la decisione; non è obbligatoria la rinnovazione integrale di tutte le prove dichiarative.
  • Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria non sono automaticamente incompatibili a testimoniare per l'attività svolta nelle indagini; l'art. 197 lett. d) si applica all'ausiliario in senso tecnico (personale di cancelleria), non agli operatori di polizia giudiziaria.
  • Se la Cassazione rigetta il ricorso, normalmente la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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