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Sentenza

Sentenza n. 2086/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro n. 66/2024 pubblicata in data 06 febbraio 2024 (procedimento R.G. 689/2023), passata in giudicato

Giustizia amministrativa202504771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro n. 66/2024, relativa al riconoscimento della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro n. 66/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare sul borsellino elettronico della docente il beneficio della carta del docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né dimostrato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato del Tribunale di Pavia. Ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti già effettuati per il medesimo titolo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli il compito di determinare l'importo ancora dovuto e adottare gli atti necessari entro i successivi 60 giorni, su istanza della creditrice. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza, utilizzata per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è procedibile nei confronti della pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
  • La mancata allegazione o dimostrazione dell'avvenuto adempimento da parte dell'amministrazione, a fronte di una pretesa patrimoniale riconosciuta da una sentenza passata in giudicato e adeguatamente documentata, giustifica la dichiarazione di inottemperanza.
  • In caso di accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a operare, su istanza del creditore, in caso di ulteriore inerzia.
  • Le funzioni di commissario ad acta possono essere affidate a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica senza riconoscimento di un compenso aggiuntivo, quando l'incarico rientri nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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