Sentenza n. 1404/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato dall’Aler, ricevuto in data 05.01.2025, di rigetto della richiesta di subentro nell’assegnazione dell’appartamento sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti connessi, antecedenti e conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di subentro nell'assegnazione di un alloggio ERP
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore ERP)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Aler ha respinto la sua richiesta di subentro nell'alloggio ERP già locato alla madre, deceduta meno di dodici mesi dopo l'autorizzazione dell'ampliamento del nucleo familiare a suo favore e a favore della moglie. Ha dedotto l'applicabilità dell'art. 21, comma 1, lett. b), del regolamento regionale n. 4/2017, sostenendo di avere convissuto con la madre dal 2007, come risultante dal certificato storico di residenza, e che tale circostanza fosse nota ad Aler, anche perché aveva pagato debiti della madre per canoni di locazione senza ricevere contestazioni. Ha inoltre dedotto violazione di legge, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, lamentando che Aler avesse applicato la lett. b bis) senza spiegare perché non fosse applicabile la lett. b). Aler ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'atto di autorizzazione dell'ampliamento del nucleo familiare.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate congiuntamente le censure di violazione di legge, difetto di motivazione, travisamento e difetto di istruttoria. Ha ritenuto corretta la qualificazione della posizione del ricorrente nella categoria prevista dall'art. 21, comma 1, lett. b bis), del regolamento regionale n. 4/2017, riguardante gli ascendenti e i discendenti di primo grado il cui ampliamento del nucleo familiare sia stato autorizzato almeno dodici mesi prima del decesso dell'assegnatario. Il ricorrente non faceva parte del nucleo familiare presente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio alla madre e non aveva convissuto continuativamente con lei sin da tale assegnazione; pertanto non poteva invocare la lett. b), che presuppone l'ingresso nel nucleo familiare e la convivenza continuativa sino al decesso. La mera residenza anagrafica dal 2007 non è stata ritenuta sufficiente, poiché rilevano soltanto la convivenza e la residenza autorizzate da Aler. L'ampliamento del nucleo familiare era stato autorizzato con decorrenza dal 22 gennaio 2024, mentre il decesso è intervenuto prima del decorso di dodici mesi. Mancando tale requisito, il diniego era legittimo e non era necessaria un'ulteriore motivazione o istruttoria. Il TAR ha ritenuto di poter omettere l'esame dell'eccezione processuale di Aler, essendo il ricorso infondato nel merito. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 12 l. reg. Lombardia n. 16/2016
il diritto di subentro nell'alloggio sociale è consentito ai componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario sino al momento del decesso di quest'ultimo, purché in possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici
La disposizione distingue tra componenti già presenti nel nucleo all'atto dell'assegnazione e soggetti entrati successivamente, prevedendo per ascendenti e discendenti di primo grado l'autorizzazione dell'ampliamento almeno dodici mesi prima del decesso o dell'uscita volontaria.
art. 18, comma 1 bis, reg. reg. Lombardia n. 4/2017
Richiamato in relazione all'autorizzazione dell'ampliamento del nucleo familiare.
art. 21, comma 1, lett. b), reg. reg. Lombardia n. 4/2017
coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento a seguito di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, provvedimento dell'autorità giudiziaria e convivenza di fatto con l'assegnatario e anche essi continuativamente conviventi fino al momento del decesso
La fattispecie richiede che il soggetto sia entrato nel nucleo familiare dopo l'assegnazione e abbia convissuto continuativamente con l'assegnatario sino al decesso; non si applica a chi non apparteneva al nucleo originario e non ha avuto una convivenza autorizzata dall'ente gestore sin dall'assegnazione.
art. 21, comma 1, lett. b bis), reg. reg. Lombardia n. 4/2017
i componenti del nucleo familiare, sia ascendenti che discendenti di primo grado, a condizione che l’ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno dodici mesi antecedenti il decesso dell’assegnatario
Per ascendenti e discendenti di primo grado che entrano nel nucleo mediante ampliamento autorizzato, il subentro presuppone che l'autorizzazione risalga ad almeno dodici mesi prima del decesso dell'assegnatario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità delle persone nominate nel ricorso.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel subentro nell'assegnazione di un alloggio ERP, il discendente di primo grado che non faceva parte del nucleo familiare presente all'atto dell'assegnazione è soggetto alla disciplina specifica prevista per l'ampliamento del nucleo, non a quella relativa ai componenti originari o alla convivenza continuativa dall'assegnazione.
- La mera residenza anagrafica presso l'assegnatario di un alloggio ERP non costituisce, di per sé, titolo per il successivo subentro: rilevano la convivenza e la residenza autorizzate dall'ente gestore secondo la disciplina dei servizi abitativi pubblici.
- Quando il subentro è richiesto da un ascendente o discendente di primo grado entrato nel nucleo familiare per ampliamento, l'autorizzazione dell'ampliamento deve risalire ad almeno dodici mesi prima del decesso dell'assegnatario; in mancanza, il diniego è legittimo.
- Se manca il requisito temporale necessario per il subentro nell'alloggio ERP, non sussiste l'obbligo dell'ente gestore di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori o di motivare specificamente la mancata applicazione di una diversa fattispecie normativa incompatibile con la situazione accertata.
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