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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01452/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di retrodatazione dell'efficacia della custodia cautelare (art. 297, comma 3, c.p.p.). La difesa sosteneva che i fatti contestati con la seconda ordinanza (associazione di tipo mafioso, art. 416-bis) erano anteriori e connessi alla prima ordinanza (estorsione aggravata) e che sussisteva una "connessione qualificata" o comunque elementi dai quali desumere la anteriorità/cessazione della permanenza nel clan; lamentava inoltre motivazione illogica e mancata considerazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine alla perdurante partecipazione dell'imputato al clan.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui la retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. è ammissibile solo se i fatti oggetto della ordinanza successiva sono stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza; quando la contestazione della associazione mafiosa sia formulata in modo "aperto" (conducendo a una perdurante adesione), la retrodatazione non può operare salvo che risultino elementi idonei a dimostrare la cessazione della permanenza prima della prima misura. Nel caso di specie il Tribunale di Catanzaro ha motivato adeguatamente che, alla data della prima ordinanza (estorsione), non sussisteva un quadro indiziario sufficiente per la misura cautelare per associazione mafiosa e che le dichiarazioni dei collaboratori utili alla contestazione erano emerse in prossimità della seconda ordinanza e hanno richiesto elaborazione investigativa. Conseguentemente il rigetto dell'appello è confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dispersi gli adempimenti di cancelleria (art. 94, comma 1-ter, disp. att.).

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    "fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza"

    La retrodatazione dell'efficacia di una misura cautelare disposta con ordinanza successiva è possibile solo se i fatti oggetto della seconda ordinanza siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima; non opera per contestazioni a formula "aperta" sulla perdurante partecipazione salvo prova della cessazione della permanenza.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato di associazione di tipo mafioso; può essere contestato anche con formula riferente a condotta perdurante, circostanza che impedisce la retrodatazione della misura a meno che non sia dimostrata la cessazione della partecipazione precedente alla prima ordinanza.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base dell'appello presentato nell'interesse dell'indagato avverso la decisione cautelare.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente relativo a presunta illogicità della motivazione e erronea interpretazione delle norme sul termine di fase/retrodatazione.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero depositata ai sensi di questa norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiami procedurali relativi agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.

  • Sezioni Unite, n. 14535 del 10/04/2007 (Librato) e giurisprudenza successiva (es. Sez. U. n. 48109/2018; Sez. 2, n. 16595/2020)

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce che la retrodatazione non vale per contestazioni di associazione mafiosa formulate con clausole di perdurante adesione, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere la cessazione della permanenza alla data della prima ordinanza; la Corte sottolinea però che l'indagato può offrire una diversa ricostruzione temporale del reato.

Massime di principio

  • La retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. è ammissibile solo se i fatti oggetto della ordinanza successiva risultano commessi anteriormente alla prima ordinanza; non si applica automaticamente quando la seconda contestazione è formulata in termini "aperti" di perdurante partecipazione.
  • Se la contestazione di associazione mafiosa è descritta come condotta perdurante, la normativa e la giurisprudenza presumono la possibilità di prosecuzione dell'adesione anche dopo la prima misura: la difesa ha l'onere di fornire elementi probatori per dimostrare la cessazione della partecipazione anteriormente alla prima ordinanza.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se rese in prossimità della prima ordinanza o successivamente, possono richiedere una valutazione e integrazione investigativa prima di giustificare una misura cautelare; il giudice deve motivare adeguatamente perché tali elementi erano o non erano idonei alla data della prima misura.
  • La Corte di legittimità tende a verificare la logicità e la coerenza della motivazione del giudice di merito; in presenza di argomentazione congrua sul mancato quadro indiziario ex ante, il giudizio di merito viene confermato.
  • In casi analoghi la strategia difensiva utile è ricostruire puntualmente il tempus commissi delicti e produrre o indicare elementi che dimostrino la cessazione della partecipazione al sodalizio prima della prima ordinanza, onde rendere operativa la retrodatazione.

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